Sez. 1, Sentenza n. 2582 del 17/07/1968 (Rv. 335052 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'AZIONE - POTERE - DOVERE - ESERCIZIO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA- QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME AZIONE CAUSALE E NON CAMBIARIA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAMBIARIA - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'AZIONE - POTERE - DOVERE - ESERCIZIO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA- QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME AZIONE CAUSALE E NON CAMBIARIA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAMBIARIA - LEGITTIMITA.*
Il giudice d'appello, al pari del giudice di primo grado, ha il poterè dovere di procedere d'ufficio all'esatta qualificazione dell'Azione proposta, ai fini della ricerca della norma astratta applicabile. Conseguentemente, il giudice di secondo grado non viola il principio che vieta la proposizione di domande nuove in appello, allorche, andando in diverso avviso da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ritenga che l'Azione esperita dal creditore cambiario sia causale e non cambiaria e, su tale rilievo, consideri irrilevante l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in quanto concernente esclusivamente l'Azione cambiaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/12/1933 num. 1609 art. 66, Legge 14/12/1933 num. 1609 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)