Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 15/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216081 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Pena cumulata parzialmente imputabile a delitti ostativi alla concessione - Imputazione prioritaria della parte di pena espiata ai delitti ostativi - Necessità .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nell'ipotesi di cumulo materiale di pene concorrenti deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che nel caso di pena risultante dal cumulo di pene inflitte per reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata innanzitutto a queste ultime. (V. Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)