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Sez. 6, Sentenza n. 3971 del 18/10/1994 Cc. (dep. 12/01/1995) Rv. 200628 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure interattive - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio | Idoneità a soddisfare le esigenze cautelari dirette a fronteggiare il pericolo che l'indagato commetta reati della stessa specie di quello per cui si procede - Sussistenza - Fattispecie in tema di addebito di abuso di ufficio e di concessione.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200628-01

Misure cautelari - Personali - Misure interattive - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

La pregiudiziale svalutazione dell'idoneità delle misure interdittive a perseguire le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen. (reiterazione di della stessa specie), non può essere assunta come massima di esperienza e, quindi, come criterio logico di valutazione. Ciò perché la detta svalutazione, non soltanto è contraddetta dal quadro normativo che prevede un organico sistema riguardante le dette misure processuali e che ne definisce la graduale incidenza sullo "status libertatis" in ragione della pericolosità del soggetto, operando sulla complessiva funzione senza introdurre carattere di marginalità, ma anche perché non apprezza alcuni esiti complessivi della disciplina, quali l'applicazione di misure di sospensione da parte dell'autorità amministrativa, in vista della salvaguardia di interessi pubblici che si armonizzano ai fini della prevenzione con profili di spettanza del giudice penale, nonché, in caso di estinzione, la previsione dell'applicazione di altre misure interdittive (da coordinare sempre con quelle di spettanze dell'autorità amministrativa). (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice del riesame che aveva applicato ad un indagato di concussione e di abuso di ufficio la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e servizi - prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. - riformando l'ordinanza genetica della custodia che aveva adottato, nei confronti dell'indagato stesso la misura coercitiva degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)