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Sez. 1, Sentenza n. 278 del 29/01/1976 (Rv. 378953 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - OGGETTO - DI SCIENZA, O DE NOTITIA E DE RELATO - DEFERIMENTO SU FATTO PROPRIO DELLA PARTE O SULLA NOTIZIA DI UN FATTO ALTRUI - CONDIZIONI - GIURAMENTO DEFERITO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA - GIURAMENTO DE VERITATE O DE NOTITIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378953-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - OGGETTO - DI SCIENZA, O DE NOTITIA E DE RELATO - DEFERIMENTO SU FATTO PROPRIO DELLA PARTE O SULLA NOTIZIA DI UN FATTO ALTRUI - CONDIZIONI - GIURAMENTO DEFERITO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA - GIURAMENTO DE VERITATE O DE NOTITIA - CONDIZIONI.*

Il giuramento suppletorio puo essere deferito, al pari di quello decisorio, oltre che su un fatto proprio (cioe su un fatto specifico, proprio della parte che e chiamata a giurare, o al quale la stessa abbia partecipato personalmente o che quanto meno sia caduto sotto i suoi sensi), anche sulla semplice notizia che il giurante abbia di un fatto altrui, sempre che si faccia riferimento a determinate circostanze obiettive, e non ad opinioni e giudizi della parte chiamata a giurare. Se detto giuramento viene deferito al legale rappresentante di una societa, quest'ultimo puo essere chiamato a prestare un giuramento de veritate soltanto se egli sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula. Se invece si tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualita di rappresentante, mediante informazioni o consultazioni di Atti e documenti della societa, il giuramento suppletorio non puo essere che de notitia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)