Sez. 2, Ordinanza n. 10674 del 22/04/2026 (Rv. 678548-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 - Applicabilità alle procedure fallimentari - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il comma 1-bis dell'art. 2-bis l. n. 89 del 2001, non è applicabile alle procedure fallimentari, in quanto la presenza di più di dieci o, addirittura, di più di cinquanta parti, costituisce evenienza infrequente nel processo di cognizione, mentre, al contrario, nelle procedure concorsuali, la pluralità di creditori rappresenta ipotesi fisiologica e ordinaria, cosicché l'applicazione ad esse della disposizione di cui si tratta produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)