Sez. 2 - , Sentenza n. 16519 del 31/07/2020 (Rv. 658682 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili - Mancanza delle menzioni ex art. 29, comma 1-bis della l. n. 52 del 1985 - Responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 della legge notarile - Sussistenza - Possibilità di confermare l’atto nullo, ex art. 29, comma 1-ter, della l. n. 52 cit.- Irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'illecito disciplinare – Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Il notaio che riceve un atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili privo delle menzioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, incorre nel divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", ex art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 (e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2, della medesima legge), il quale è violato nel momento stesso della redazione dell'atto nullo, senza che possano spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare l'atto ai fini privatistici, quale l'eventuale successiva sua conferma, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 29.
Riferimenti normativi: Legge 13/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 13/02/1913 num. 89 art. 138 com. 2, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)