Riforma del diritto di famiglia
Testo in vigore al
Art. 129
1. L'articolo 289 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione.
- La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la contestazione puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale e' mancato l'assenso".
Art. 130
1. L'articolo 290 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 290 - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice. - La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione e' stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purche' la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data".
Art. 131
1. L'articolo 293 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 293 - Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.
- I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Non puo' tuttavia essere dichiarata la nullita' della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualita' di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.
Se l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, puo' essere sempre dichiarata la nullita' dell'adozione".
Art. 132
1. L'articolo 297 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 297 - Assenso del coniuge o dei genitori. - Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo".
Art. 133
1. L'articolo 301 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 301 - Potesta' e amministrazione dei beni dell'adottato. - La potesta' sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382".
Art. 134
1. L'articolo 303 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 303 - Cessazione della potesta' dell'adottante. - Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori".
Art. 135
1. L'articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".
Art. 136
1. La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:
2. DELLA POTESTA' DEI GENITORI
Art. 137
1. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 315 - Doveri del figlio verso i genitori. - Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa".
Art. 138
1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316 - Esercizio della potesta' dei genitori. - Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione.
La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio".
Art. 139
1. L'articolo 317 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potesta', questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potesta' comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155".
Art. 140
1. Dopo l'articolo 317 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 317-bis - Esercizio della potesta'. - Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potesta' su di lui.
Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potesta' spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono lo esercizio della potesta' spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, puo' disporre diversamente; puo' anche escludere dall'esercizio della potesta' entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potesta' ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore".
Art. 141
1. L'articolo 318 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 318 - Abbandono della casa del genitore. - Il figlio non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potesta' ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare".
Art. 142
1. L'articolo 319 del codice civile e' abrogato.
Art. 143
1. L'articolo 320 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 320 - Rappresentanza e amministrazione. - I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta', o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta', la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore".
Art. 144
1. L'articolo 321 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 321 - Nomina di un curatore speciale. - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti".
Art. 145
1. L'articolo 322 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 322 - Inosservanza delle disposizioni precedenti. - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potesta' o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa".
Art. 146
1. L'articolo 323 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potesta' sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potesta' non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore".
Art. 147
1. L'articolo 324 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 324 - Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui".
Art. 148
1. L'articolo 325 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 325 - Obblighi inerenti all'usufrutto legale. - Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario".
Art. 149
1. L'articolo 326 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 326 - Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. - L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".