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Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Testo in vigore al

Art. 6 Approvazione dello Statuto regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

2. Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

3. Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.

4. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Titolo II. Potesta' normativa della Regione

Art. 8 Potesta' legislativa della Regione

1. La regione esercita la potesta' legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.

Art. 9 Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione

1. L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

2. Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge.

3. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni.

Art. 10 Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica

1. Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

2. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

Art. 11 Controllo e promulgazione delle leggi regionali

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

2. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non, appone il visto, questo si ha per apposto.

3. Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula e' cosi' modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".

4. Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)".

5. Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 12 Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali

1. Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.

Art. 13 Anticipata entrata in vigore di leggi regionali

1. Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

Titolo III. Organi della Regione

Capo I. Il consiglio regionale

Art. 14 Prima adunanza del Consiglio

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.

2. La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti. I due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.

Art. 15 Primi adempimenti del Consiglio

1. Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.

2. Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si proceda con votazioni separate.

3. Ciascun consigliere vota un solo nome.

4. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

5. Ciascun consigliere vota due nomi.

6. I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16 Assegno del Presidente del Consiglio regionale

1. Al Presidente del Consiglio regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 17 Indennita' di presenza dei consiglieri regionali

1. Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta e' corrisposta un'indennita' di presenza fissata con legge regionale.

Art. 18 Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali

1. Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

Art. 19 Adunanze del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.

2. Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.

3. L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

4. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.

5. Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 20 Regolamento per il Consiglio

1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 21 Intervento dei consiglieri per la validita' delle deliberazioni

1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22 Attribuzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

2. Spetta al Consiglio regionale:

  1. 1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonche' dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

  2. 2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

  3. 3° la deliberazione dei tributi regionali;

  4. 4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

  5. 5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;

  6. 7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;

  7. 8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

3. A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

Capo II. Il presidente della giunta regionale

Art. 23 Elezione del Presidente della Giunta

1. L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

2. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

3. E' proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

4. Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede votatone, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

5. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il consigliere piu' anziano di eta'.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

Art. 24 Assegno del Presidente della Giunta regionale

1. Al Presidente della Giunta regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 25 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.

2. A lui spetta la firma degli atti della Regione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

4. Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

Capo III. La giunta regionale

Art. 26 Composizione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale e' composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti e' di quattro.

2. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

3. La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 34.

4. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.