Sez. L, Sentenza n. 8674 del 01/04/2025 (Rv. 675549-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Procedimenti antidiscriminazione - Discriminazioni collettive in ragione della nazionalità - Enti previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 - Legittimazione ad agire - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM
Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003.
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 2, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)