diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5154 del 16/02/2022 (Rv. 663913 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Doppia imposizione Italia-Paesi Bassi - Versamenti effettuati dalla società controllata italiana (figlia) a società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi - Ritenuta alla fonte - Sussistenza - Fondamento - Maggiorazione da conguaglio - Ritenuta alla fonte - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663913-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In caso di versamenti effettuati dalla società controllata italiana (figlia) alla società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi, mentre è dovuta la ritenuta alla fonte sulle somme distribuite a titolo di dividendi, in base alla Direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE), in forza della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 7, comma 2, che rimanda alla Convenzione Italia-Paesi Bassi (art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 306 del 1993), non è invece dovuta tale ritenuta per le somme distribuite a titolo di maggiorazione da conguaglio, ex art. 2 della l. n. 349 del 1983 (confluito nell'art. 105 del d.P.R. n. 917 del 1986 e poi abrogato dal 1998 a seguito del d.lgs. n. 467 del 1997), laddove queste ultime risultino suscettibili di essere parificate ai dividendi, in base alla decisione del 24 giugno 2010 della Corte di giustizia UE in cause riunite C-338/08 e C-339/08.

Legge 25/11/1983 num. 349 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 467, Legge 26/07/1993 num. 305 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 7 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)