Sez. 3, Sentenza n. 2897 del 05/12/1967 (Rv. 330529 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA DEL CASO FORTUITO.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA DEL CASO FORTUITO.*
La responsabilita prevista nell'art. 2051 cod.civ. e fondata su di una presunzione juris tantum di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulle cose, in relazione all'Obbligo di conservare il potere di controllo su di esse. Tale responsabilita non puo essere invocata quando sia provato un caso fortuito, inteso nel piu lato senso, comprensivo anche del fatto del terzo. Quando sia raggiunta la prova che l'evento lesivo e in rapporto diretto di causalita col fatto del terzo, la presunzione di responsabilita a carico del custode viene meno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)