Sez. 2, Sentenza n. 3488 del 02/12/1972 (Rv. 361396 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - ONERE DELLE SPESE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALLO ESITO FINALE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - ONERE DELLE SPESE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALLO ESITO FINALE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo nel quale l'Onere delle spese e regolato, secondo i principi comuni, in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso. (Conf 1338'69, mass n 340041).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)