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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 488 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-15, depositata il 1994-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:488
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21138

  • Processo penale
  • Applicazione della pena
  • Dissenso del pubblico ministero
  • Possibilità per il giudice per le indagini preliminari di pronunciare la sentenza quando ritenga il dissenso ingiustificato e congrua la pena richiesta dall'imputato
  • Mancata previsione
  • Lamentato contrasto con i principi di libertà e autonomia del giudice
  • Denunciata irrazionalità, altresì, per l'ostacolo posto alla praticabilità della auspicata deflazione dei dibattimenti, con violazione, per l'accentuato squilibrio delle posizioni processuali che si determinerebbe a scapito dell'imputato, del principio della "eguaglianza delle armi"
  • Richiamo a precedente decisione su questione sostanzialmente identica
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza, atteso che le ragioni del rigetto, da parte della Corte, di analoghe censure già mosse all'art. 448, primo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui stabilisce che solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso" (stridente antinomia del 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo' non solo con la struttura pattizia che sta a base dello speciale procedimento, ma, soprattutto, proprio con il principio di parità delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" anche del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova) 'a fortiori' valgono nel caso in questione, in cui si richiede alla Corte di "anticipare" ulteriormente l'esercizio del potere decisorio sulla richiesta di applicazione della pena alla fase dell'udienza preliminare, così da privare il pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito. - O. n. 127/1993, ma v. anche S. nn. 120/1984 e 81/1991. red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Vona Alberto, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che, nel corso dell'udienza preliminare instaurata nei confronti di Vona Alberto, perveniva richiesta dell'imputato di applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, richiesta relativamente alla quale il Pubblico ministero rifiutava il suo consenso esclusivamente per il non avvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile; e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 aprile 1994, ha sollevato, su eccezione della difesa dell'imputato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 448, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, "laddove non prevede che il Giudice per le indagini preliminari possa pronunciare sentenza "quando ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato"; che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata confliggerebbe, anzi tutto, "con i principi di libertà e di autonomia del giudice" cui resterebbe precluso sia di accertare l'entità della pena e la congruità della stessa sia di pronunciare nel merito, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero così da sottoporre il Giudice stesso alla volontà manifestata dalla parte pubblica; e che risulterebbe, inoltre, vulnerato l'art. 3 della Costituzione, perché la soluzione legislativa che consente solo all'esito del dibattimento di verificare se il dissenso del Pubblico ministero sia o no giustificato, si presenta come irrazionale, costituendo un grave ostacolo alla concreta praticabilità di quei riti di deflazione del dibattimento ai quali il codice di procedura penale assegna un ruolo cruciale proprio per attuare l'esigenza di "sfoltimento" dei processi; che, ancora, sarebbe compromesso il diritto di difesa, impedendosi all'imputato l'"esercizio di una facoltà legittima in quanto prevista dall'art. 444" del codice di procedura penale; che resterebbe inosservato, infine, anche il principio della "eguaglianza delle armi" di cui l'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, per il "macroscopico squilibrio di posizioni processuali a scapito dell'imputato ed a vantaggio del" Pubblico ministero, una parità garantita in ogni stato del procedimento e, quindi, anche nel corso dell'udienza preliminare; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 127 del 1993, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità della norma qui denunciata, nella parte in cui stabilisce che solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il Pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso; e che in tale occasione venne precisato che con la richiesta "anticipazione" del provvedimento decisorio sull'applicazione della pena richiesta dall'imputato, il petitum perseguito dal giudice a quo, "viene a porsi in stridente antinomia non solo con la struttura pattizia che sta alla base dello speciale procedimento che viene qui in discorso, ma, soprattutto, con il principio di parità delle parti, posto che il Pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova, che ben può volgersi a dimostrare, fra l'altro, proprio la fondatezza delle ragioni sulla base delle quali la stessa parte pubblica non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato"; che il detto principio è, a fortiori, riferibile alla questione di legittimità ora sottoposta all'esame della Corte, con la quale si richiede di "anticipare" ulteriormente l'esercizio del potere decisorio alla fase dell'udienza preliminare, così da privare il Pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito (v. anche sentenze n. 120 del 1984 e n. 81 del 1991); che, profilandosi del tutto inconferente il richiamo anche agli ulteriori parametri invocati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, primo comma, 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze