diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23183 del 11/10/2013 (Rv. 628774 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocamento in mobilità ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Mancato rispetto del termine di preavviso - Inefficacia del licenziamento per violazione delle norme procedurali - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628774-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In occasione del collocamento del lavoratore in mobilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo vigente "ratione temporis", il mancato rispetto dei termini di preavviso di cui al comma nono (con il riconoscimento invece della corrispondente indennità) non determina l'illegittimità del licenziamento, perché tale preavviso, avente la medesima funzione di quello previsto dall'art. 2118 cod. civ., non può essere ricompreso nell'ambito delle norme procedurali, alla cui violazione fanno riferimento gli artt. 4, comma 12, e 5, comma 3, della legge 223 cit. nel comminare l'inefficacia del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 44 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 45 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)