Sez. 1, Sentenza n. 8659 del 26/06/2000 (Rv. 538027 - 01)
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE | Presunzione di demanialità ex art. 22 legge n. 2248 del 1865 - Presupposti - Limiti.
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE
La natura di strada pubblica degli spazi adiacenti di cui all'art. 22 legge n. 2248 del 1865 all. 7, presuppone che essi siano di proprietà di un ente pubblico territoriale, con la conseguenza che, affinché i suddetti spazi possano far parte del demanio (nella specie, comunale), assumendo la natura di strada pubblica, non è sufficiente prospettare la mera previsione programmatica di tale destinazione, né l'avvenuta trasformazione di tali spazi in un manufatto tipologicamente corrispondente ad una strada cittadina, né, infine, che vi si espleti, di fatto, il pubblico transito, occorrendo invece che, con la destinazione a tale uso, concorra l'intervenuto acquisto da parte dell'ente locale del suolo relativo, che altrimenti resta un'area privata anche quando sia adiacente e contigua ad una strada comunale, atteso peraltro che, ai fini della presunzione (relativa) di demanialità di cui al citato art. 22, occorre altresì che le suddette aree si presentino come parte integrante della funzione viaria della sede stradale.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)