Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
Testo in vigore al
Art. 3 Modifiche dei programmi di sostegno
1.
I programmi riveduti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentati alla Commissione utilizzando il modulo figurante nell’allegato I del presente regolamento, insieme, se pertinente, alla tabella finanziaria riveduta, redatta utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV del presente regolamento.
Gli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono esentati dalla presentazione del modulo figurante nell’allegato IV.
Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento del programma di sostegno modificato da parte della Commissione fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.
2.
Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Se ritiene necessario modificare il proprio programma di sostegno, lo Stato membro presenta entro il 1o marzo e entro il 30 giugno di ogni anno, ove pertinente:
a) versioni aggiornate del programma di sostegno, utilizzando il modulo di cui all’allegato I e della tabella finanziaria, utilizzando il modulo di cui all’allegato IV;
b) i motivi delle modifiche proposte.
Ogni trasferimento relativo alle misure di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 479/2008 è comunicato anteriormente al 1o dicembre che precede l’anno civile di applicazione del regime di pagamento unico.
Capo II. Misure ammissibili
Sezione 1. Promozione sui mercati dei paesi terzi
Art. 4 Azioni e mercati ammissibili
I vini di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono ammessi al beneficio di misure di promozione sui mercati dei paesi terzi a condizione che:
a) siano destinati al consumo diretto, esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario e presentino un alto valore aggiunto;
b) l’origine del prodotto sia indicata nell’ambito di un’azione di informazione o di promozione nel caso di un vino a indicazione geografica;
c) l’azione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, l’operazione di marketing e la spesa stimata;
d) Il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo; tuttavia, se necessario, esso può essere oggetto di un unico rinnovo, per un periodo non superiore a due anni;
e) il messaggio di promozione e/o di informazione si basi sulle qualità intrinseche del vino ed è conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato;
f) i beneficiari dispongano della capacità sufficiente per far fronte alle specifiche esigenze del commercio con i paesi terzi e possiedano le risorse necessarie per garantire l’applicazione quanto più efficace possibile della misura. Gli Stati membri verificano in particolare che vi sia una sufficiente disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’azione promozionale.
I beneficiari possono essere imprese private e organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o, in funzione della decisione dello Stato membro, enti pubblici. Gli Stati membri non designano in nessun caso un ente pubblico come il solo beneficiario della misura di promozione.
La preferenza va data alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione10 e ai marchi collettivi.
Per evitare abusi non sono in generale autorizzate modifiche delle condizioni di cui alle lettere a) e c) per l’intera durata delle azioni che beneficiano del sostegno, a meno che non si dimostri che tali modifiche permettano di migliorarne l’attuazione.
Art. 5 Procedura di selezione
1. Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande e la procedura di eventuale rinnovo, come indicato all’articolo 4, primo comma, lettera d), contenente in particolare le modalità relative:
a) alla verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri di cui all’articolo 4;
b) ai termini di presentazione delle domande e di esame dell’idoneità di ogni azione proposta;
c) ai prodotti in oggetto e alla loro commercializzazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni nazionali e alle relative specifiche;
d) alle conclusione di contratti, eventualmente con i relativi moduli, alla costituzione di cauzioni e alle disposizioni relative al pagamento di anticipi;
e) alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. In caso di rinnovo a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera d), i risultati delle azioni che beneficiano del sostegno saranno sottoposti a valutazione prima del rinnovo.
2. Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri:
a) la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;
b) la qualità delle azioni proposte;
c) l’impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;
d) garanzie quanto all’efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato.
3. Dopo aver esaminato le domande gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose, compilano un elenco degli operatori selezionati, nei limiti dei fondi disponibili, e lo comunicano alla Commissione utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII, in modo da permettere l’informazione degli altri Stati membri e garantire una migliore coerenza della misura.
4. Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un’azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l’attuazione e il controllo dell’azione.
5. Gli Stati membri procurano che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano conformi alle misure finanziate in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008, o del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle misure finanziate nell’ambito delle campagne nazionali e regionali.
6. Il sostegno previsto dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 non è concesso per le azioni che beneficiano del sostegno previsto dall’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008.
7. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo del sostegno prima dell’attuazione delle misure, a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
8. Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII e VIII del presente regolamento.
Sezione 2. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Art. 6 Definizione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, per “rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale” si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all’età dei vigneti sostituiti.
Art. 7 Procedura e domande
1. Gli Stati membri stabiliscono:
a) i limiti temporali per la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione, che non possono superare cinque anni;
b) gli organismi o le persone autorizzate a presentare progetti di domanda;
c) criteri oggettivi per la classificazione delle domande in ordine di priorità, in particolare in conformità all’articolo 104, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 479/2008;
d) il contenuto della domanda, che comprende una descrizione dettagliata delle misure e dei termini di esecuzione proposti;
e) la procedura di presentazione e di approvazione delle domande, che precisa in particolare i termini di presentazione delle stesse e criteri oggettivi per la loro classificazione in una graduatoria;
f) l’obbligo di indicare in tutte le domande, per ogni esercizio finanziario, le misure da attuare in tale esercizio finanziario e la superficie interessata da ogni misura, nonché le procedure di sorveglianza dell’attuazione.
2. Gli Stati membri possono stabilire la superficie minima che può essere ammessa all’aiuto a favore delle azioni di ristrutturazione e di riconversione e la superficie minima risultante dalla ristrutturazione/riconversione, nonché eventuali deroghe a tale requisito, adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi.
Art. 8 Livelli dell’aiuto
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente capo, gli Stati membri stabiliscono le norme che disciplinano la portata esatta e l’entità dell’aiuto da erogare. Tali norme possono disporre in particolare il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di aiuto per ettaro e l’adeguamento dell’aiuto in base a criteri oggettivi. Se i diritti di impianto utilizzati non provengono dall’operazione di ristrutturazione e allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza, l’aiuto subisce una riduzione proporzionale per tener conto del fatto che i diritti di impianto utilizzati non hanno comportato costi di estirpazione.
L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1.
Le norme mirano a garantire il conseguimento dell’obiettivo del regime.
Art. 9 Gestione finanziaria
1.
L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro, ai sensi dell’articolo 81 del presente regolamento.
Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, è comunque possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/200311.
Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il versamento anticipato dell’aiuto ai produttori prima della realizzazione delle operazioni, per una singola operazione, o per tutte le operazioni contemplate da una domanda di aiuto, a condizione che l’esecuzione delle operazioni medesime sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione. Ai fini del regolamento (CEE) n. 2220/8512, l’obbligo è costituito dall’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo.
Tale periodo può essere modificato dallo Stato membro se:
a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l’esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.
L’aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni operazione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine.
Se dai controlli emerge che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata portata a termine, gli Stati membri possono decidere di imporre una sanzione.
Art. 10 Misure transitorie
Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione delle operazioni di ristrutturazione in corso già pianificate in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 in una nuova domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 alle seguenti condizioni:
a) tale trasformazione sia finanziata con le risorse rese disponibili nell’ambito del programma di sostegno per le misure previste dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008;
b) il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
Art. 10 bis Compatibilità e coerenza
1. Il sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 non riguarda le spese di acquisto di veicoli agricoli.
2. Il sostegno di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.
Sezione 3. Vendemmia verde
Art. 11 Definizione di vendemmia verde
Ai fini dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008 e della presente sezione, la mancata raccolta, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde.
Inoltre, la superficie delle particelle che beneficiano del sostegno a favore della vendemmia verde non entra nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica.
Art. 12 Condizione di attuazione della vendemmia verde
1. In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:
a) adottano modalità di applicazione della misura che comprendono
i) la notifica preventiva della vendemmia verde;
ii) l’importo della compensazione da versare;
iii) disposizioni atte a garantire che le superfici sottoposte a vendemmia verde siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l’applicazione della misura non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione della misura; in relazione a tali obiettivi gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare;
b) stabiliscono il termine di presentazione delle domande di vendemmia verde all’interno del periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio di ogni anno;
c) entro il 31 maggio valutano se la situazione del mercato giustifichi l’applicazione della vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi;
d) garantiscono che la misura sia eseguita correttamente controllando l’effettiva esecuzione delle operazioni; le superfici che beneficiano dell’aiuto per la vendemmia verde sono sottoposte sistematicamente a controlli in loco dopo l’esecuzione; sono sottoposte a controllo le particelle oggetto di domande di aiuto. Il controllo di cui al primo comma, lettera d), consiste nella verifica:
i) dell’esistenza del vigneto e dell’effettiva coltivazione della particella;
ii) della completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;
iii) del metodo utilizzato; gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la vendemmia verde conservano le prove dei costi dell’operazione.
Per garantire che nella particella che beneficia dell’aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.
2. La vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.
3. In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/200613 della Commissione, non è erogato alcun sostegno.
4. In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento dell’aiuto per la vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata nessuna compensazione finanziaria nell’ambito dell’assicurazione del raccolto per perdite subite sulla superficie che ha già beneficiato dell’aiuto.
Art. 13 Procedura di domanda
1. Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, precisando in particolare l’aiuto applicabile al produttore e le informazioni che devono accompagnare la domanda. La domanda contiene informazioni particolareggiate sulla superficie, la resa media, il metodo da utilizzare, e indica la varietà di vite e il tipo di vino da essa ottenuto.
2. Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
Art. 14 Compensazioni
1. Gli Stati membri calcolano ogni anno i costi diretti della vendemmia verde per i diversi metodi, manuale, meccanico e chimico, che autorizzano in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto iii). Se sulla stessa superficie si applica più di un metodo, la compensazione è calcolata in funzione del metodo meno costoso.
2.
Gli Stati membri definiscono la perdita di reddito causata dalla raccolta verde in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri fissano l’importo del sostegno di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del medesimo regolamento in base a spese standard e a stime standard della perdita di reddito. Gli Stati membri procurano che i calcoli:
a) contengano unicamente elementi verificabili;
b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
c) indichino chiaramente la fonte dei dati;
d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali.
L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento.
Sezione 4. Fondi di mutualizzazione
Art. 15 Livello dell’aiuto
Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 479/2008 in base alle seguenti disposizioni:
a) il sostegno non può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni;
b) la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo, una quota del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al:
i) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 o dopo tale data;
ii) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri;
c) gli Stati membri possono fissare massimali per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
d) gli Stati membri adottano le modalità di applicazione di tale misura.
Sezione 5. Assicurazione del raccolto
Art. 16 Condizioni di ammissibilità
Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008 alle seguenti condizioni:
a) gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie ad evitare che tali misure creino distorsioni della concorrenza sul mercato delle assicurazioni;
b) i produttori che chiedono di aderire al regime comunicano alle autorità nazionali la strategia di assicurazione che intendono seguire, per permettere agli Stati membri di rispettare le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008;
c) gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Se del caso gli Stati membri fissano gli importi in base a tabelle di spese standard e a stime standard della perdita di reddito. Gli Stati membri procurano che i calcoli:
i) contengano unicamente elementi verificabili;
ii) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
iii) indichino chiaramente la fonte dei dati;
iv) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali.
Ai fini dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Se erogano aiuti nazionali a favore dell’assicurazione del raccolto, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.
Sezione 6. Investimenti
Art. 17 Misure ammissibili
Gli investimenti sovvenzionati rispettano le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
In deroga alla lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione14, gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile.
Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell’ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
Art. 18 Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti
I costi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali ad essi connessi, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.
Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli aiuti conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
Art. 19 Gestione finanziaria
1.
L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.
Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio15.
Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato.
2.
I beneficiari dell’aiuto agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo ai competenti organismi pagatori se il programma nazionale prevede tale possibilità.
L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento.
La garanzia è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento supera l’importo dell’anticipo.
Art. 20 Compatibilità e coerenza
1.
Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008.
Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.
2. Il sostegno di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di investimento nella relativa parte dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.
Sezione 7. Eliminazione dei sottoprodotti
Art. 21 Fissazione di una percentuale minima di alcole
1. Fatto salvo l’allegato VI, sezione D, punto 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri stabiliscono il volume di alcole che devono contenere i sottoprodotti in percentuale del volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare la percentuale minima di alcole in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Se le percentuali applicabili, fissate dallo Stato membro in applicazione del paragrafo 1 non sono raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali.
3. Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:
a) 8,0 % per la zona A;
b) 8,5 % per la zona B;
c) 9,0 % per la zona C I;
d) 9,5 % per la zona C II;
e) 10,0 % per la zona C III.
Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti
I produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva, sotto supervisione e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i sottoprodotti sono ritirati rapidamente e al più tardi entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Gli Stati membri possono anticipare tale data. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure attestato dall’autorità competente;
b) il ritiro avviene nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale.
Il ritiro delle fecce si considera eseguito una volta che le medesime siano state denaturate in modo da renderne impossibile l’impiego nella vinificazione e a condizione che la consegna a terzi delle fecce denaturate sia iscritta nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo di tali transazioni. A tal fine possono istituire un sistema di riconoscimento preventivo dei terzi.
Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 25 hl di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.