Sez. 1, Sentenza n. 11288 del 08/10/1999 (Rv. 530533 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Precedente - Ammissione alla amministrazione controllata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
La precedente ammissione alla amministrazione controllata è irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (nella specie il giudice di merito aveva respinto l'istanza di ammissione al concordato per mancanza del requisito di cui all'articolo 160, primo comma n. 3 legge fall. in presenza di decreti penali di condanna per il reato di appropriazione indebita, che non erano stati valutati negativamente in sede di ammissione all'amministrazione controllata, e la S.C. in applicazione dell'esposto principio ha confermato la decisione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)