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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria e Artigianato) (64/429/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Testo in vigore al

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento1 e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi2 e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo3,

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi nell'esercizio di un gran numero di attività di produzione e di trasformazione; che a questo riguardo, come risulta dai Programmi, non si fa alcuna distinzione fra le imprese industriali e le imprese artigiane per quanto riguarda la data della liberazione; che infatti non è possibile prevedere una data successiva per la liberazione, nel settore delle imprese artigiane, dato che le definizioni giuridiche della nozione di artigianato variano troppo da un paese all'altro e ciò potrebbe dar luogo a distorsioni qualora la liberazione dovesse operarsi a date diverse per imprese di struttura economica identica; che d'altro lato, il coordinamento delle legislazioni in materia di artigianato esige un vasto lavoro preparatorio che non farebbe che ritardare l'applicazione delle misure di liberazione; che, tuttavia, l'abolizione delle restrizioni nei confronti degli stranieri deve essere accompagnata da misure transitorie intese ad attenuare gli effetti delle disparità fra le legislazioni nazionali e fissate in una direttiva particolare;

Considerando che la fabbricazione dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e la costruzione di taluni materiali da trasporto sono escluse dalla presente direttiva; che tali attività saranno liberate, a norma dei Programmi generali, ad una data posteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure agli esami della vista effettuati da ottici; che è risultato che per tale attività si pongono problemi particolari per la protezione della sanità pubblica, tenuto conto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore negli Stati membri; che l'esclusione di tale attività non pregiudica un coordinamento quanto al campo di attività dell'ottico;

Considerando che successivamente all'adozione dei Programmi generali è stata elaborata una nomenclatura delle attività industriali propria della C.E.E. dal titolo «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee» (N.I.C.E.); che tale nomenclatura, che contiene i riferimenti alle nomenclature nazionali, risulta, pur seguendo la stessa classificazione decimale, più consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità che non la nomenclatura «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique» (C.I.T.I.); che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla per la classificazione delle attività da liberare qualora una direttiva riguardi numerose attività che devono essere indicate con precisione per facilitare la messa in atto della direttiva stessa, sempreché il calendario definito nei Programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura C.I.T.I. non ne risulti modificato; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura N.I.C.E. non può sortire un simile effetto;

Considerando che sono state o saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative allo spostamento e al soggiorno dei beneficiari, nonchè, nella misura del necessario, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono, richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi tanto dei soci, quanto dei terzi;

Considerando, che, conformemente alle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni concernenti la facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di tale facoltà;

Considerando che il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio non prevede disposizioni sulla liberazione del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi e che la liberazione delle attività di cui alla presente direttiva è quindi soggetta, senza eccezione, alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste dall'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna condizione supplementare, segnatamente nessuna autorizzazione speciale che non sia richiesta alle società nazionali per l'esercizio di un'attività economica, può essere richiesta affinchè esse possano beneficiare di queste disposizioni; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi od agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

Considerando che una effettiva liberazione delle attività di cui alla presente direttiva esige la liberazione della vendita della produzione, anche al dettaglio, sempre evitando di perturbare le condizioni di concorrenza nel settore del commercio a dettaglio, la cui liberazione formerà oggetto di una direttiva successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di dett Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio.

Art. 2

1.

Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate di produzione e di trasformazione, di cui all'allegato I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classi 23-40.

Tali attività corrispondono a quelle enumerate nelle classi 23-40 della «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee» (N.I.C.E.) che tiene conto delle particolarità strutturali delle attività europee di trasformazione; esse sono riportate nell'allegato della presente direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle attività di vendita dei fabbricanti che vendono essi stessi la loro produzione, all'ingrosso o al dettaglio. Tuttavia, quando le attività non salariate attinenti al commercio dei prodotti considerati non sono liberate in base ad altre direttive, queste attività saranno limitate alla vendita in un unico stabile situato nel paese di produzione.

Art. 3

1. In ciascuno Stato membro sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le attività relative:

  1. a) nell'industria chimica

  2. b) nella costruzione di materiale da trasporto

    — alla costruzione navale e alla riparazione di navi,

    — alla costruzione di materiale ferro-filotramviario (veicoli o parti di veicoli),

    — alla costruzione aeronautica (compresa la costruzione di materiale spaziale).

alla fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici;

2. La presente direttiva non si applica agli esami della vista effettuati da ottici per la fabbricazione di lenti per occhiali.

Art. 4

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare:

  1. a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesine condizioni e con i medisimi diritti dei cittadini;

  2. b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo:

  1. a) nella Repubblica federale di Germania:

    — il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività professionale di questi (Gewerbeordnung § 55 d; regolamento del 30 novembre 1960);

    — un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (Gewerbeordnung § 12 e Aktiengesetz § 292);

  2. b) in Belgio: il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (Arrêté royal nº 62 del 16 novembre 1939, Arrêté ministériel del 17 dicembre 1945 e Arrêté ministériel dell'11 marzo 1954);

  3. c) in Francia:

    — il possesso di una carta d'identità speciale per stranieri (carte spéciale d'étranger) (Décret-loi del 12 novembre 1938, Loi dell'8 ottobre 1940);

    — l'obbligo per le raffinerie titolari di autorizzazioni speciali d'importazione di petrolio greggio, derivati e residui, che il Presidente del Consiglio d'amministrazione, il Presidente-direttore generale e la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione abbiano la cittadinanza francese e l'obbligo per il titolare di riservare al personale francese una parte nelle direzioni amministrativa tecnica e commerciale della sua impresa (articoli 16 dei decreti dal n. 63-198 al 63-207 e articoli 17 dei decreti dal n. 63-199 al 63-204 del 27 febbraio 1963);

  4. d) in Italia: l'ottenimento da parte dello straniero di un visto consolare per farsi rilasciare la licenza del questore prescritta per alcuni prodotti (articolo 127, comma 5º del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

  5. e) nel Lussemburgo: la durata limitata delle autorizzazioni accordate a stranieri di cui all'articolo 21 della legge lussemburghese in data 2 giugno 1962 (Mémorial A nº 31 del 19 giugno 1962).

Art. 5

1. Gli Stati membri vigilano affinchè i beneficiari di questa direttiva abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali.

2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti direttivi possono venir riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità d'iscritto alla Camera di commercio e alla Camera dei mestieri non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Art. 6

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Art. 7

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione d'un certificato di buona condotta, nonché d'un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, la esibizione d'un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte.

2. Qualora il paese d'origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà esser sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro i termini di cui all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5. Quando nello Stato membro ospitante debba essere provata la capacità finanziaria, tale Stato considera gli attestati rilasciati da banche del paese di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Art. 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1964. Per il Consiglio Il Presidente Kurt SCHMUECKER ALLEGATO Elenco delle attività professionali cui si applica la direttiva basata sulla Nomenclatura delle industrie nelle Comunità europee (N.I.C.E.)1 >PIC FILE= "T0001521">1Per la lingua italiana tale elenco è stato ripreso dalla «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (N.I.C.E.) - Numero supplementare della serie «Statistiche industriali» dell'Istituto statistico delle Comunità europee, Bruxelles, giugno 1963». >PIC FILE= "T0001522"> >PIC FILE= "T0001523"> >PIC FILE= "T0001524"> CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla «Proposta di direttiva relativa alle attività di trasformazione» A. DOMANDA DI PARERE Nella 101a sessione dell'8/10 maggio 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente agli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva della Commissione relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria e artigianato). La domanda di parere sul testo che segue è stata indirizzata dal sig. Eugène Schaus, Presidente del Consiglio, al sig.E.Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera del 10 maggio 1963. Proposta di una direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e Artigianato) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 54, paragrafi 2 e 3, e 63, paragrafi 2 e 3, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo IV - A, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo V - C, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Comitato economico e sociale, Visto il parere del Parlamento Europeo, Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nell'esercizio di un gran numero di attività di produzione e di trasformazione; che, a questo riguardo, come risulta dal Programma, non si fa alcuna distinzione fra aziende industriali e aziende artigianali per quanto riguarda la data della liberalizzazione; che infatti non è possibile prevedere una data successiva per la liberalizzazione, nel settore delle aziende artigianali, dato che nei vari paesi le definizioni giuridiche della nozione di artigianato sono troppo diverse e ciò potrebbe dar luogo a distorsioni qualora la liberalizzazione dovesse operarsi a date diverse per aziende di struttura economica identica; che, d'altro lato, il coordinamento delle legislazioni in materia di artigianato esige un vasto lavoro preparatorio che non farebbe che ritardare l'applicazione delle misure di liberalizzazione; che, tuttavia, l'abolizione delle restrizioni nei confronti degli stranieri deve essere accompagnata da misure transitorie intese ad attenuare gli effetti delle disparità fra le legislazioni nazionali e fissate in una direttiva particolare; Considerando che successivamente all'adozione dei Programmi generali è stata elaborata una nomenclatura delle attività industriali propria della C.E.E. dal titolo «Nomenclatura delle industrie delle Comunità europee» (N.I.C.E.); che tale nomenclatura, che contiene riferimenti alle nomenclature nazionali, risulta - pur seguendo la stessa classificazione decimale - più consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità, che non la nomenclatura C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique»); che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla per la classificazione delle attività da liberalizzare ai fini di una direttiva concernente numerose attività che devono essere indicate con precisione per facilitare la messa in atto della direttiva stessa, sempreché il calendario definito nei Programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura C.I.T.I. non ne risulti modificato; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura N.I.C.E. non può sortire un simile effetto; Considerando che la liberalizzazione delle attività professionali contemplate nella presente direttiva è completata da altre direttive; che misure particolari sono previste per concretare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei rappresentanti di commercio, la libera prestazione dei servizi dei viaggiatori di commercio e altresì per il commercio all'ingrosso e l'ammissione ai contratti di lavori pubblici; Considerando d'altra parte che saranno adottate particolari direttive applicabili in generale a tutte le attività non salariate concernenti le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno dei beneficiari, nonchè, nella misura del necessario, direttive per il coordinamento delle garanzie richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi; Considerando inoltre che, mediante direttive speciali, vengono eliminate talune restrizioni alla prestazione dei servizi in settori parziali, concernenti, ad esempio, lo spostamento dello strumento, delle macchine, apparecchi e altri mezzi ausiliari utilizzati nell'esecuzione della prestazione, il trasferimento dei mezzi finanziari necessari all'esecuzione della prestazione e i pagamenti inerenti alle prestazioni quando gli scambi di servizi sono limitati soltanto da restrizioni imposte ai relativi pagamenti; Considerando che la libera prestazione dei servizi da parte dei non salariati operanti nei settori d'attività menzionati implica, quando la prestazione stessa dà luogo ad uno spostamento nel paese del destinatario, l'abolizione delle restrizioni a favore sia del prestatore sia dei salariati che lo accompagnano od agiscono per suo conto; che detto personale dipendente conserva, almeno nel caso di soggiorno temporaneo nel paese del destinatario, i suoi legami economici e giuridici con il paese del suo datore di lavoro e può pertanto essere dispensato fin d'ora dall'obbligo di farsi rilasciare un permesso di lavoro nei paesi in cui tale permesso è ancora prescritto per i lavoratori salariati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri aboliscono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, tutte le restrizioni indicate nel titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio. Articolo 2 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività professionali non salariate di produzione e di trasformazione, di cui all'allegato I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classi 23-40. Tali attività corrispondono a quelle comprese nelle classi 23-40 della «Nomenclatura delle industrie delle Comunità europee» (N.I.C.E.) che tien conto delle particolarità strutturali delle attività europee di trasformazione; esse sono riportate nell'allegato alla presente direttiva. Gli Stati membri si conformano a questa nomenclatura per la classificazione delle varie attività, salvo incompatibilità con il calendario stabilito nel Programma generale. 2. Le imprese sono classificate indipendentemente dal carattere industriale o artigianale della loro attività. Articolo 3 1. Conformemente a quanto disposto dai Programmi generali, la presente direttiva non si applica a) nell'industria chimica alla fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici; b) nella costruzione di materiale da trasporto - alla costruzione navale e alla riparazione delle navi, - alla costruzione di materiale ferroviario (veicoli e parti di veicoli), - alla costruzione aeronautica (compresa la costruzione di materiale spaziale). 2. La presente direttiva non si applica agli esami della vista effettuati da ottici per la fabbricazione di lenti per occhiali. Articolo 4 1. Gli Stati membri sopprimono in particolare le restrizioni: a) che impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di effettuarvi prestazioni di servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei nazionali; b) che risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai cittadini. 2. In particolare devono considerarsi restrizioni quelle contenute nelle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi prescrivendo: - nella Repubblica federale di Germania: il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare i clienti nel quadro dell'attività commerciale di questi ultimi (Gew.O., par. 55 d, testo del 5.2.1960 BGBI.I, p. 61, rettifica p. 92; regolamento del 30 novembre 1960 BGBI I, p. 871); - un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (Gew.O., par. 12, Aktiengesetz, par. 229); - nel Belgio: il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (Arrêté royal n. 62 del 16.11. 1939, Moniteur belge, 27-28.11.1939; Arrêté du Régent del 17.12.1945 e Arrêté ministériel del 17.12. 1945, Moniteur belge del 19.12.1945; Arrêté ministériel dell'11.3.1954, Moniteur belge del 2-3-4.5. 1954). - in Francia: il possesso di una carta d'identità speciale per stranieri (carte spéciale d'étranger) (Décret-loi del 12.11.1938, J.O. del 31.11.1940 legge dell'8.10.1940 - J.O, del 13.11.1940); - in Italia: l'ottenimento da parte dello straniero di un visto consolare per farsi rilasciare dal questore la licenza prescritta per alcuni prodotti (T. U. delle leggi di P.S., articolo 127, paragrafo 2, ultima frase). Articolo 5 Qualora in uno Stato membro è necessaria l'iscrizione a un organismo professionale o qualora tale organismo è istituito o disciplinato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, lo Stato interessato assicura l'iscrizione dei cittadini dei cinque altri Stati membri beneficiari del diritto di stabilimento. Questa iscrizione accorda agli interessati gli stessi diritti spettanti ai cittadini in virtù dell'iscrizione stessa. Uno Stato membro può tuttavia riservare ai propri cittadini il diritto di eleggibilità alle funzioni direttive in tale organismo quando, ai sensi della propria legislazione, tali funzioni partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità di membro della Camera di commercio e della Camera dei mestieri non importa il diritto a partecipare all'elezione degli organi amministrativi. Articolo 6 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 92 e successivi del Trattato, gli Stati membri non accordano ai propri cittadini, che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento. Articolo 7 Il paese ospitante che, per consentire l'accesso alla professione, esige dai propri cittadini la produzione di un certificato di buona condotta, riconosce come prova sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o di analogo documento. Qualora lo Stato membro esiga dal cittadino la produzione di un documento comprovante che nei suoi confronti non è stato dichiarato fallimento, è sufficiente la presentazione di analogo documento da parte dei beneficiari della presente direttiva. Tali documenti, rilasciati dalle autorità del paese di provenienza, sono ritenuti validi purché di data non anteriore a tre mesi. Articolo 8 1. Ciascuno Stato membro dispensa dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro i lavoratori salariati che abbiano la residenza abituale in un altro Stato membro e che eseguano temporaneamente nel territorio del primo Stato prestazioni di servizi nel quadro delle attività professionali di cui all'articolo 2, accompagnando il loro datore di lavoro beneficiario della presente direttiva ovvero effettuando la prestazione per suo conto. Ciascuno Stato membro abolisce inoltre, nei loro riguardi e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dei sevizi, le restrizioni che sono abolite dalla presente direttiva a favore del loro datore di lavoro. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'attività del personale è temporanea quando non superi i tre mesi consecutivi o un totale di 120 giorni in un periodo di 12 mesi. Articolo 9 Gli Stati membri adottano entro il 1º gennaio 1964 i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano la Commissione nel termine di un mese. Articolo 10 La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nella 31a sessione tenuta a Bruxelles il 24/25 settembre 1963 il Comitato economico e sociale ha formulato il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della Comunità Economica Europea del 10 maggio 1963 in merito alla «Proposta di Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)», Visti gli articoli 54, § 2, e 63, § 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Visto il proprio parere sul «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961), Visto il proprio parere sul «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi», (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961), Visto l'articolo 23 del proprio Regolamento interno, Vista la relazione presentata dal relatore, signor Wellmanns, alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi, e visto quanto deliberato da tale stessa sezione nella riunione del 26 giugno 1963, Visto quanto deliberato dalla propria Assemblea plenaria nel corso della 31a sessione (seduta del 25 settembre 1963), Considerando che la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. non è sufficiente, da sola, ad attuare la libera circolazione ai sensi degli articoli da 52 a 66 del Trattato; Considerando che gli Stati membri conoscono regolamentazioni di accesso diverse nel settore dell'artigianato, regolamentazioni che non comportano certamente discriminazioni nei confronti degli stranieri, ai sensi degli articoli 52 e 63, ma la cui applicazione può causare agli stranieri che esercitino un'attività difficoltà maggiori che non ai nazionali; Considerando che, i provvedimenti previsti dalla direttiva in esame saranno infine integrati dalle disposizioni sulle intese e sulle posizioni dominanti; Considerando che nel caso in cui i cittadini stranieri fossero oggetto di discriminazioni risultanti da disposizioni contrattuali o statutarie di diritto privato, interverrà il divieto di cui all'articolo 7; Considerando che le direttive già proposte per la definizione di questioni generali faciliteranno l'attuazione della direttiva in esame e che una serie di problemi indicati in tale stessa direttiva è già stata trattata precedentemente, FORMULA IL PARERE SEGUENTE: La «Proposta di direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica seguenti: 1. Il Comitato insiste perchè la direttiva menzionata venga emanata contemporaneamente alla «direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I (Industria e artigianato)» e perchè le misure necessarie per l'applicazione di questa direttiva entrino in vigore al più presto possibile nei singoli Stati membri. 2. Il Comitato chiede alla Commissione di accelerare i lavori tendenti alla liberalizzazione delle aggiudicazioni pubbliche e al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di aggiudicazioni, in modo che le misure previste in proposito vengano a integrare efficacemente i provvedimenti necessari per l'applicazione della direttiva in esame. 3. Esso fa notare che la mancanza di una regolamentazione sufficiente per la tutela dei diritti derivanti dal regime di assicurazione obbligatoria a termini di legge, soprattutto nel settore dell'artigianato, può far temere che i diritti acquisiti nel paese d'origine vadano perduti, il che potrebbe apparire come un ostacolo alla libera circolazione degli artigiani indipendenti. Pertanto sarebbe necessario prevedere in questo campo l'adozione di opportuni provvedimenti da parte del Consiglio o la firma di convenzioni multilaterali. 4. In ordine alla proposta di direttiva, il Comitato formula le seguenti osservazioni e proposte di modifica: Primo considerando Si riconosce la necessità di una contemporanea applicazione di misure di liberalizzazione nel campo dell'industria e dell'artigianato. Secondo considerando Il Comitato esprime il proprio accordo, in linea di principio, circa l'adozione della nomenclatura del N.I.C.E. per la classificazione delle attività da liberalizzare, partendo tuttavia dal presupposto che tale nomenclatura sarà completata. Articolo 1 Dato che la direttiva, oltre che le persone fisiche, riguarda anche le società, la Commissione è invitata ad accelerare l'elaborazione della direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni protettive rientranti nell'ambito del diritto delle società, in modo da facilitare l'applicazione della direttiva in esame. Dovrebbe essere presentata al più presto possibile anche la direttiva per la liberalizzazione del commercio al minuto, in quanto le imprese di trasformazione esercitano spesso anche tale genere di attività. Articolo 4 Per far risaltare ancor piu chiaramente che l'enumerazione dell'articolo 4, § 2, presenta un carattere puramente esemplificativo e non pretende quindi di essere esauriente, il Comitato suggerisce di sostituire nel testo tedesco la parola «hauptsächlich» con «insbesondere». Appare opportuno prevedere all'articolo 4 anche le restrizioni che possano esistere per membri dirigenti o per procuratori di società. Articolo 5 Onde evitare che nei singoli paesi membri la direttiva possa essere applicata differentemente, si propone di fissare al più presto dei criteri per l'interpretazione dell'espressione «esercizio dei pubblici poteri», di cui all'articolo 55 del Trattato. Articolo 8 Per quanto riguarda la delimitazione della nozione «attività temporanee», che emerge dal testo della direttiva, si attira l'attenzione sulla necessità di poter controllare efficacemente la durata del soggiorno del personale che accompagna il datore di lavoro. Per evitare che si possa eludere il regolamento n. 15, si raccomanda di esercitare un controllo amministrativo sulla durata della prestazione, imponendo eventualmente al prestatore di rimettere al competente servizio della manodopera del paese ospitante una semplice dichiarazione di soggiorno per il personale che l'accompagna. Si richiama l'attenzione sui problemi propri della politica della concorrenza e della politica dell'occupazione, nonché sui problemi fiscali che possono risultare dal fatto che le persone che accompagnano il datore di lavoro durante la prestazione del servizio nel paese ospitante mantengono i loro legami economici e giuridici (per quanto riguarda fisco, salari, oneri sociali, ecc.) con il paese del loro datore di lavoro (art. 8, § 1). Conviene quindi che il Consiglio prevenga conseguenze dannose mercè adeguati provvedimenti di armonizzazione, o che gli Stati membri firmino opportune convenzioni multilaterali. Articolo 9 Il Comitato ritiene impossibile il rispetto del termine previsto nell'articolo 9 per l'attuazione delle misure nazionali necessarie all'applicazione della direttiva e pertanto propone che la direttiva stessa sia posta in atto entro sei mesi a decorrere dalla data della notifica. Cosí deliberato a Bruxelles, il 25 settembre 1963. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE ALLEGATO Elenco delle attività professionali cui si applica la direttiva basata sulla Nomenclatura delle industrie nelle Comunità europee (N.I.C.E.)1 >PIC FILE= "T0001521">1Per la lingua italiana tale elenco è stato ripreso dalla «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (N.I.C.E.) - Numero supplementare della serie «Statistiche industriali» dell'Istituto statistico delle Comunità europee, Bruxelles, giugno 1963». >PIC FILE= "T0001522"> >PIC FILE= "T0001523"> >PIC FILE= "T0001524"> CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla «Proposta di direttiva relativa alle attività di trasformazione» A. DOMANDA DI PARERE Nella 101a sessione dell'8/10 maggio 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente agli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva della Commissione relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria e artigianato). La domanda di parere sul testo che segue è stata indirizzata dal sig. Eugène Schaus, Presidente del Consiglio, al sig.E.Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera del 10 maggio 1963. Proposta di una direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e Artigianato) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 54, paragrafi 2 e 3, e 63, paragrafi 2 e 3, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo IV - A, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo V - C, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Comitato economico e sociale, Visto il parere del Parlamento Europeo, Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nell'esercizio di un gran numero di attività di produzione e di trasformazione; che, a questo riguardo, come risulta dal Programma, non si fa alcuna distinzione fra aziende industriali e aziende artigianali per quanto riguarda la data della liberalizzazione; che infatti non è possibile prevedere una data successiva per la liberalizzazione, nel settore delle aziende artigianali, dato che nei vari paesi le definizioni giuridiche della nozione di artigianato sono troppo diverse e ciò potrebbe dar luogo a distorsioni qualora la liberalizzazione dovesse operarsi a date diverse per aziende di struttura economica identica; che, d'altro lato, il coordinamento delle legislazioni in materia di artigianato esige un vasto lavoro preparatorio che non farebbe che ritardare l'applicazione delle misure di liberalizzazione; che, tuttavia, l'abolizione delle restrizioni nei confronti degli stranieri deve essere accompagnata da misure transitorie intese ad attenuare gli effetti delle disparità fra le legislazioni nazionali e fissate in una direttiva particolare; Considerando che successivamente all'adozione dei Programmi generali è stata elaborata una nomenclatura delle attività industriali propria della C.E.E. dal titolo «Nomenclatura delle industrie delle Comunità europee» (N.I.C.E.); che tale nomenclatura, che contiene riferimenti alle nomenclature nazionali, risulta - pur seguendo la stessa classificazione decimale - più consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità, che non la nomenclatura C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique»); che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla per la classificazione delle attività da liberalizzare ai fini di una direttiva concernente numerose attività che devono essere indicate con precisione per facilitare la messa in atto della direttiva stessa, sempreché il calendario definito nei Programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura C.I.T.I. non ne risulti modificato; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura N.I.C.E. non può sortire un simile effetto; Considerando che la liberalizzazione delle attività professionali contemplate nella presente direttiva è completata da altre direttive; che misure particolari sono previste per concretare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei rappresentanti di commercio, la libera prestazione dei servizi dei viaggiatori di commercio e altresì per il commercio all'ingrosso e l'ammissione ai contratti di lavori pubblici; Considerando d'altra parte che saranno adottate particolari direttive applicabili in generale a tutte le attività non salariate concernenti le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno dei beneficiari, nonchè, nella misura del necessario, direttive per il coordinamento delle garanzie richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi; Considerando inoltre che, mediante direttive speciali, vengono eliminate talune restrizioni alla prestazione dei servizi in settori parziali, concernenti, ad esempio, lo spostamento dello strumento, delle macchine, apparecchi e altri mezzi ausiliari utilizzati nell'esecuzione della prestazione, il trasferimento dei mezzi finanziari necessari all'esecuzione della prestazione e i pagamenti inerenti alle prestazioni quando gli scambi di servizi sono limitati soltanto da restrizioni imposte ai relativi pagamenti; Considerando che la libera prestazione dei servizi da parte dei non salariati operanti nei settori d'attività menzionati implica, quando la prestazione stessa dà luogo ad uno spostamento nel paese del destinatario, l'abolizione delle restrizioni a favore sia del prestatore sia dei salariati che lo accompagnano od agiscono per suo conto; che detto personale dipendente conserva, almeno nel caso di soggiorno temporaneo nel paese del destinatario, i suoi legami economici e giuridici con il paese del suo datore di lavoro e può pertanto essere dispensato fin d'ora dall'obbligo di farsi rilasciare un permesso di lavoro nei paesi in cui tale permesso è ancora prescritto per i lavoratori salariati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri aboliscono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, tutte le restrizioni indicate nel titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio. Articolo 2 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività professionali non salariate di produzione e di trasformazione, di cui all'allegato I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classi 23-40. Tali attività corrispondono a quelle comprese nelle classi 23-40 della «Nomenclatura delle industrie delle Comunità europee» (N.I.C.E.) che tien conto delle particolarità strutturali delle attività europee di trasformazione; esse sono riportate nell'allegato alla presente direttiva. Gli Stati membri si conformano a questa nomenclatura per la classificazione delle varie attività, salvo incompatibilità con il calendario stabilito nel Programma generale. 2. Le imprese sono classificate indipendentemente dal carattere industriale o artigianale della loro attività. Articolo 3 1. Conformemente a quanto disposto dai Programmi generali, la presente direttiva non si applica a) nell'industria chimica alla fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici; b) nella costruzione di materiale da trasporto - alla costruzione navale e alla riparazione delle navi, - alla costruzione di materiale ferroviario (veicoli e parti di veicoli), - alla costruzione aeronautica (compresa la costruzione di materiale spaziale). 2. La presente direttiva non si applica agli esami della vista effettuati da ottici per la fabbricazione di lenti per occhiali. Articolo 4 1. Gli Stati membri sopprimono in particolare le restrizioni: a) che impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di effettuarvi prestazioni di servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei nazionali; b) che risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai cittadini. 2. In particolare devono considerarsi restrizioni quelle contenute nelle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi prescrivendo: - nella Repubblica federale di Germania: il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare i clienti nel quadro dell'attività commerciale di questi ultimi (Gew.O., par. 55 d, testo del 5.2.1960 BGBI.I, p. 61, rettifica p. 92; regolamento del 30 novembre 1960 BGBI I, p. 871); - un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (Gew.O., par. 12, Aktiengesetz, par. 229); - nel Belgio: il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (Arrêté royal n. 62 del 16.11. 1939, Moniteur belge, 27-28.11.1939; Arrêté du Régent del 17.12.1945 e Arrêté ministériel del 17.12. 1945, Moniteur belge del 19.12.1945; Arrêté ministériel dell'11.3.1954, Moniteur belge del 2-3-4.5. 1954). - in Francia: il possesso di una carta d'identità speciale per stranieri (carte spéciale d'étranger) (Décret-loi del 12.11.1938, J.O. del 31.11.1940 legge dell'8.10.1940 - J.O, del 13.11.1940); - in Italia: l'ottenimento da parte dello straniero di un visto consolare per farsi rilasciare dal questore la licenza prescritta per alcuni prodotti (T. U. delle leggi di P.S., articolo 127, paragrafo 2, ultima frase). Articolo 5 Qualora in uno Stato membro è necessaria l'iscrizione a un organismo professionale o qualora tale organismo è istituito o disciplinato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, lo Stato interessato assicura l'iscrizione dei cittadini dei cinque altri Stati membri beneficiari del diritto di stabilimento. Questa iscrizione accorda agli interessati gli stessi diritti spettanti ai cittadini in virtù dell'iscrizione stessa. Uno Stato membro può tuttavia riservare ai propri cittadini il diritto di eleggibilità alle funzioni direttive in tale organismo quando, ai sensi della propria legislazione, tali funzioni partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità di membro della Camera di commercio e della Camera dei mestieri non importa il diritto a partecipare all'elezione degli organi amministrativi. Articolo 6 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 92 e successivi del Trattato, gli Stati membri non accordano ai propri cittadini, che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento. Articolo 7 Il paese ospitante che, per consentire l'accesso alla professione, esige dai propri cittadini la produzione di un certificato di buona condotta, riconosce come prova sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o di analogo documento. Qualora lo Stato membro esiga dal cittadino la produzione di un documento comprovante che nei suoi confronti non è stato dichiarato fallimento, è sufficiente la presentazione di analogo documento da parte dei beneficiari della presente direttiva. Tali documenti, rilasciati dalle autorità del paese di provenienza, sono ritenuti validi purché di data non anteriore a tre mesi. Articolo 8 1. Ciascuno Stato membro dispensa dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro i lavoratori salariati che abbiano la residenza abituale in un altro Stato membro e che eseguano temporaneamente nel territorio del primo Stato prestazioni di servizi nel quadro delle attività professionali di cui all'articolo 2, accompagnando il loro datore di lavoro beneficiario della presente direttiva ovvero effettuando la prestazione per suo conto. Ciascuno Stato membro abolisce inoltre, nei loro riguardi e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dei sevizi, le restrizioni che sono abolite dalla presente direttiva a favore del loro datore di lavoro. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'attività del personale è temporanea quando non superi i tre mesi consecutivi o un totale di 120 giorni in un periodo di 12 mesi. Articolo 9 Gli Stati membri adottano entro il 1º gennaio 1964 i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano la Commissione nel termine di un mese. Articolo 10 La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nella 31a sessione tenuta a Bruxelles il 24/25 settembre 1963 il Comitato economico e sociale ha formulato il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della Comunità Economica Europea del 10 maggio 1963 in merito alla «Proposta di Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)», Visti gli articoli 54, § 2, e 63, § 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Visto il proprio parere sul «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961), Visto il proprio parere sul «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi», (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961), Visto l'articolo 23 del proprio Regolamento interno, Vista la relazione presentata dal relatore, signor Wellmanns, alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi, e visto quanto deliberato da tale stessa sezione nella riunione del 26 giugno 1963, Visto quanto deliberato dalla propria Assemblea plenaria nel corso della 31a sessione (seduta del 25 settembre 1963), Considerando che la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. non è sufficiente, da sola, ad attuare la libera circolazione ai sensi degli articoli da 52 a 66 del Trattato; Considerando che gli Stati membri conoscono regolamentazioni di accesso diverse nel settore dell'artigianato, regolamentazioni che non comportano certamente discriminazioni nei confronti degli stranieri, ai sensi degli articoli 52 e 63, ma la cui applicazione può causare agli stranieri che esercitino un'attività difficoltà maggiori che non ai nazionali; Considerando che, i provvedimenti previsti dalla direttiva in esame saranno infine integrati dalle disposizioni sulle intese e sulle posizioni dominanti; Considerando che nel caso in cui i cittadini stranieri fossero oggetto di discriminazioni risultanti da disposizioni contrattuali o statutarie di diritto privato, interverrà il divieto di cui all'articolo 7; Considerando che le direttive già proposte per la definizione di questioni generali faciliteranno l'attuazione della direttiva in esame e che una serie di problemi indicati in tale stessa direttiva è già stata trattata precedentemente, FORMULA IL PARERE SEGUENTE: La «Proposta di direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica seguenti: 1. Il Comitato insiste perchè la direttiva menzionata venga emanata contemporaneamente alla «direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I (Industria e artigianato)» e perchè le misure necessarie per l'applicazione di questa direttiva entrino in vigore al più presto possibile nei singoli Stati membri. 2. Il Comitato chiede alla Commissione di accelerare i lavori tendenti alla liberalizzazione delle aggiudicazioni pubbliche e al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di aggiudicazioni, in modo che le misure previste in proposito vengano a integrare efficacemente i provvedimenti necessari per l'applicazione della direttiva in esame. 3. Esso fa notare che la mancanza di una regolamentazione sufficiente per la tutela dei diritti derivanti dal regime di assicurazione obbligatoria a termini di legge, soprattutto nel settore dell'artigianato, può far temere che i diritti acquisiti nel paese d'origine vadano perduti, il che potrebbe apparire come un ostacolo alla libera circolazione degli artigiani indipendenti. Pertanto sarebbe necessario prevedere in questo campo l'adozione di opportuni provvedimenti da parte del Consiglio o la firma di convenzioni multilaterali. 4. In ordine alla proposta di direttiva, il Comitato formula le seguenti osservazioni e proposte di modifica: Primo considerando Si riconosce la necessità di una contemporanea applicazione di misure di liberalizzazione nel campo dell'industria e dell'artigianato. Secondo considerando Il Comitato esprime il proprio accordo, in linea di principio, circa l'adozione della nomenclatura del N.I.C.E. per la classificazione delle attività da liberalizzare, partendo tuttavia dal presupposto che tale nomenclatura sarà completata. Articolo 1 Dato che la direttiva, oltre che le persone fisiche, riguarda anche le società, la Commissione è invitata ad accelerare l'elaborazione della direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni protettive rientranti nell'ambito del diritto delle società, in modo da facilitare l'applicazione della direttiva in esame. Dovrebbe essere presentata al più presto possibile anche la direttiva per la liberalizzazione del commercio al minuto, in quanto le imprese di trasformazione esercitano spesso anche tale genere di attività. Articolo 4 Per far risaltare ancor piu chiaramente che l'enumerazione dell'articolo 4, § 2, presenta un carattere puramente esemplificativo e non pretende quindi di essere esauriente, il Comitato suggerisce di sostituire nel testo tedesco la parola «hauptsächlich» con «insbesondere». Appare opportuno prevedere all'articolo 4 anche le restrizioni che possano esistere per membri dirigenti o per procuratori di società. Articolo 5 Onde evitare che nei singoli paesi membri la direttiva possa essere applicata differentemente, si propone di fissare al più presto dei criteri per l'interpretazione dell'espressione «esercizio dei pubblici poteri», di cui all'articolo 55 del Trattato. Articolo 8 Per quanto riguarda la delimitazione della nozione «attività temporanee», che emerge dal testo della direttiva, si attira l'attenzione sulla necessità di poter controllare efficacemente la durata del soggiorno del personale che accompagna il datore di lavoro. Per evitare che si possa eludere il regolamento n. 15, si raccomanda di esercitare un controllo amministrativo sulla durata della prestazione, imponendo eventualmente al prestatore di rimettere al competente servizio della manodopera del paese ospitante una semplice dichiarazione di soggiorno per il personale che l'accompagna. Si richiama l'attenzione sui problemi propri della politica della concorrenza e della politica dell'occupazione, nonché sui problemi fiscali che possono risultare dal fatto che le persone che accompagnano il datore di lavoro durante la prestazione del servizio nel paese ospitante mantengono i loro legami economici e giuridici (per quanto riguarda fisco, salari, oneri sociali, ecc.) con il paese del loro datore di lavoro (art. 8, § 1). Conviene quindi che il Consiglio prevenga conseguenze dannose mercè adeguati provvedimenti di armonizzazione, o che gli Stati membri firmino opportune convenzioni multilaterali. Articolo 9 Il Comitato ritiene impossibile il rispetto del termine previsto nell'articolo 9 per l'attuazione delle misure nazionali necessarie all'applicazione della direttiva e pertanto propone che la direttiva stessa sia posta in atto entro sei mesi a decorrere dalla data della notifica. Cosí deliberato a Bruxelles, il 25 settembre 1963. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE