Sez. 5 - , Sentenza n. 21297 del 29/08/2018 (Rv. 650060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Beni in regime di importazione temporanea - Imbarcazione extracomunitaria - Non imponibilità - Condizioni – Necessità del c.d. “costituto in arrivo” – Fattispecie relativa a lavori di cantieristica e riparazione su navi estere con acquisto di materiale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In materia di IVA, ai fini della non imponibilità per difetto del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), dei lavori di cantieristica e riparazione eseguiti su imbarcazioni battenti bandiera extracomunitaria, è necessario che le medesime si trovino in condizione di importazione temporanea la quale è comprovata dal cd. costituto in arrivo, documento rilasciato dall'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale, con il quale vengono attestate le formalità di arrivo e partenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 176 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)