Sez. 1, Sentenza n. 1875 del 21/02/1995 (Rv. 490567 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Limiti all'inderogabilità della tariffa - Disciplina - Ambito di applicazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
In tema di onorari, diritti ed indennità spettanti ad avvocati e procuratori, la norma che disciplina i limiti all'inderogabilità della tariffa (art. 4 del D.M. 24 novembre 1990 n. 242) si riferisce, unitariamente, alla "prestazione" dell'avvocato e del procuratore. Tale espressione ha valore generico e non può essere ristretta alle sole prestazioni di avvocato per effetto del riferimento all'"onorario" previsto dalle tabelle, ma - poiché la "ratio" della norma è quella di prendere in considerazione prestazioni particolarmente onerose dipendenti da circostanze eccezionali, che possono comportare anche adempimenti gravosi i quali superino l'attività ordinaria del procuratore - comprende anche quelle di procuratore, senza possibilità di distinzione tra diritti ed onorari.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 242 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 242 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)