Sez. 1, Sentenza n. 570 del 20/10/2010 Cc. (dep. 12/01/2011) Rv. 249436 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Provvedimenti riguardanti la conservazione e la gestione dei beni sequestrati o confiscati - Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale - Competenza - Riforme in appello del provvedimento ablativo - Irrilevanza. .
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Ha carattere esclusivo e funzionale la competenza del Tribunale che ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in ordine all'adozione di tutti i provvedimenti riguardanti la conservazione e la gestione dei beni sequestrati o confiscati, restando irrilevante la circostanza che il provvedimento ablativo sia stato riformato dalla Corte d'appello, in quanto non trova applicazione in materia l'art. 665 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta dell'Agenzia del demanio concernente la esatta individuazione delle quote confiscate e del loro reale valore patrimoniale).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)