Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 197 Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato
1. Nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato non si fa menzione delle condanne per i reati per i quali e' stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista dall'articolo 544 del codice penale, abrogato dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442.
Art. 198
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12
Art. 199 Recupero delle spese del procedimento
1. Le spese del procedimento anticipate dall'erario sono recuperate per intero. Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita con regolamento del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Il regolamento determina la misura stessa, con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun procedimento e delle disposizioni di legge che regolano l'imposizione; fissa altresi' le percentuali e le modalita' di ripartizione delle somme in questione.
Art. 200 Annotazione delle spese anticipate dall'erario
1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce.
2. L'importo della somma anticipata e' altresi' annotato a margine dell'atto predetto.
Capo XVI. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
Art. 201 Traduzione delle domande provenienti da un'autorita' straniera
1. Le domande provenienti da un'autorita' straniera nonche' i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Art. 202 Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione e' prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale e' compilato in due originali, uno dei quali e' trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
Art. 203 Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione
1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non piu' soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.
Art. 204 Comunicazioni all'autorita' giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorita' giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.
Art. 205 Richiesta del testo di leggi straniere
1. L'autorita' giudiziaria, per ragioni di ufficio, puo' richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
Capo XVII. Disposizione finale
Art. 206 Regolamento ministeriale
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.
Titolo II. Norme di coordinamento
Art. 207 Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.
Art. 208 Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
Art. 209 Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato
1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.
Art. 210 Competenza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonche' le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.
Art. 211 Rapporti tra azione civile e azione penale
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e' gia' stata esercitata l'azione penale.
Art. 212 Costituzione di parte civile e intervento nel processo
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.
2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
Art. 213 Responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione
1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5 - bis del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.
Art. 214 Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
Art. 215 Rilascio del passaporto
1. E' abrogato l'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge 21 novembre 1967 n. 1185.
Art. 216 Modalita' di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.
Art. 217 Applicazione provvisoria di pene accessorie
1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.