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Sez. 5, Sentenza n. 15402 del 21/10/1977 Ud. (dep. 05/12/1977) Rv. 137384 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137384-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA.*

L'emissione di assegno a vuoto e reato istantaneo, che si consuma nel momento dell'emissione del titolo. Non puo quindi incidere sulla sua sussistenza il pagamento dell'assegno dopo il protesto, trattandosi, appunto, di un comportamento successivo alla consumazione del reato, che eventualmente puo solo attenuare le conseguenze.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)