Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24572 del 18/11/2014 (Rv. 633455 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Società di capitali - A ristretta base partecipativa - Presunzione di distribuzione degli utili ai soci - Configurabilità - Necessità di un rapporto di parentela tra i soci - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili - salva prova contraria da parte del contribuente - anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)