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Sez. 3, Sentenza n. 4850 del 27/05/1996 (Rv. 497805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Atti successivi alla sentenza - Provenienza dalla parte o dal procuratore "ad litem" munito di mandato speciale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

L'acquiescenza espressa o tacita, disciplinata dal primo comma dell'art. 329 cod. proc. civ., essendo atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente del diritto fatto valere in giudizio e disconosciuto dalla sentenza soggetta a impugnazione, deve essere posta in essere personalmente dalla parte o da un suo rappresentante munito del relativo potere di disposizione, con la conseguenza che non determina acquiescenza il comportamento processuale del procuratore della parte, munito di semplice procura alle liti, in altri giudizi tra le stesse parti (nel caso di specie la corte ha escluso che le richieste, formulate dal procuratore nelle separate cause per la determinazione del canone di locazione e dell'indennità per avviamento commerciale spettante al conduttore, implicassero rinuncia tacita ad impugnare con l'appello la sentenza di primo grado, pronunciata nel giudizio di rilascio per finita locazione, in ordine a una diversa statuizione della data di cessazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)