Sez. 2, Sentenza n. 6667 del 07/12/1982 (Rv. 424302 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - FACOLTÀ DI COMMUTAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - COMMUTAZIONE DELL'USUFRUTTO IN RENDITA VITALIZIA - POTERE DISCREZIONALE DEGLI EREDI - CONSENSO DEL CONIUGE USUFRUTTUARIO - IRRILEVANZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - FACOLTÀ DI COMMUTAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - COMMUTAZIONE DELL'USUFRUTTO IN RENDITA VITALIZIA - POTERE DISCREZIONALE DEGLI EREDI - CONSENSO DEL CONIUGE USUFRUTTUARIO - IRRILEVANZA.*
L'Esercizio della facoltà di commutazione dell'usufrutto attribuito al coniuge superstite in una rendita vitalizia nelle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151 è rimesso al potere discrezionale degli eredi, indipendentemente dal consenso del coniuge usufruttuario, il cui accordo è richiesto solo per la Determinazione stragiudiziale del quantum, con la conseguenza che il coniuge non ha diritto di insorgere ove gli venga assicurata una rendita vitalizia, mentre è l'autorità giudiziaria che, nel dissenso sulla Determinazione della rendita e dei frutti e sull'idoneità della relativa garanzia, deve decidere, avuto riguardo alle circostanze del caso. (V 1464/76, mass n 380192).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)