Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 19/12/1989 (Rv. 464633 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO - DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. DA 168 A 171 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO - DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. DA 168 A 171 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Le norme dettate per l'iscrizione della causa a ruolo, (art. 168 - 171 cod. proc. civ.) non trovano applicazione né nelle ipotesi di opposizione all'esecuzione o agli Atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione e negli altri casi di processi di cognizione ordinaria che insorgono incidentalmente in un processo esecutivo già in corso, né nel caso in cui sia proposta eccezione di Estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti (art. 630 cod. proc. civ.). peraltro, mentre con riguardo ai primi tipi di processo la iscrizione della causa a ruolo si pone come adempimento amministrativo cui provvede di ufficio il cancelliere senza necessità della relativa nota di parte, per contro, con riguardo all'ipotesi dell'eccezione di Estinzione, in cui non insorge un processo di cognizione strutturalmente autonomo rispetto al processo esecutivo, è insussistente la stessa necessità di una iscrizione a ruolo, ancorché di ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)