Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 20/07/1966 (Rv. 323809 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DIVISIONE PARZIALE O STRALCIO DI QUOTA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DIVISIONE PARZIALE O STRALCIO DI QUOTA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE.*
Il provvedimento con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione parziale o di stralcio di quota da lui formato, senza il consenso esplicito di tutte le parti interessate, e un provvedimento anomalo - in quanto non rientra nella previsione della norma eccezionale contenuta nell'art. 789, terzo comma, cod.proc.civ., applicabile soltanto al caso, tassativamente previsto, della divisione completa - e, a differenza da quello emesso ai sensi della norma anzidetta, ha, per il suo contenuto, carattere decisorio. Contro tale provvedimento, per il quale non e prevista dalla legge alcuna altra Forma di impugnazione, puo essere proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (Conf. 707-62 - 1902-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)