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Sez. L, Sentenza n. 6825 del 08/08/1987 (Rv. 455020 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO CON DETTI BENEFICI - DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRETESA DEL LAVORATORE AL PREAVVISO O ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - INCOMPATIBILITÀ - SCAGLIONAMENTO EX D.L. N. 261 DEL 1974 - IRRILEVANZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SOLO IN UN SECONDO MOMENTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455020-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO CON DETTI BENEFICI - DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRETESA DEL LAVORATORE AL PREAVVISO O ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - INCOMPATIBILITÀ - SCAGLIONAMENTO EX D.L. N. 261 DEL 1974 - IRRILEVANZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SOLO IN UN SECONDO MOMENTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La richiesta del lavoratore di collocamento a riposo anticipato con i cosiddetti benefici combattentistici integra una dichiarazione di dimissioni, accompagnata dalla domanda di fruire di detti benefici, e quindi un atto discrezionale (rivolto a porre fine al rapporto di lavoro e rispetto al quale le condizioni per il godimento dei benefici medesimi si pongono come meri presupposti esterni) con il quale è incompatibile la pretesa del lavoratore al preavviso o all'indennità sostitutiva. Tale principio trova applicazione anche nel caso del cosiddetto scaglionamento prevista dal d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 355 del 1974) senza deroga per l'ipotesi in cui l'ente datore di lavoro abbia accolto solo in un secondo momento detta domanda (prima disattesa), giacché anche in tale ipotesi il collocamento a riposo con i benefici "combattentistici", accettato dal dipendente, non può non aver titolo nella domanda del medesimo, che rimane quindi "recedente" ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ.. (V 201/84, mass n 432460).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)