Sez. 2, Sentenza n. 167 del 21/01/1974 (Rv. 367744 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORRENTE NEL SOLO ORIGINALE - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORRENTE NEL SOLO ORIGINALE - SUFFICIENZA.*
Il ricorso per Cassazione e ammissibile anche se il mandato all'avvocato nella copia del ricorso notificata alla controparte non porti la sottoscrizione del ricorrente, qualora detta sottoscrizione figuri nell'originale e sia dichiarata autentica dall'avvocato medesimo. (Conf 1500'73, mass n 364256).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)