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Sez. 3, Sentenza n. 19172 del 08/01/2015 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 263364 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica - Aggravante di cui all'art. 36, comma primo legge n. 104 del 1992 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263364-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

Quando sussiste il delitto previsto dall'art. 609 bis, comma secondo n.1), cod.pen., lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, determinato da malattia, non rende configurabile l'aggravante prevista dall'art. 36, comma primo della legge 2 maggio 1992, n. 104 poiché esso integra un elemento costitutivo del reato e, quindi, a norma dell'art. 61, primo comma, cod. pen., non può fungere anche da circostanza aggravante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/05/1992 num. 104 art. 36 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)