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Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 04

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Art. 2050 cod. civ. - Natura di norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281997-04

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

La disposizione di cui all'art. 2050 cod. civ. non integra norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, perché non ha come presupposto lo specifico rischio lavorativo - cioè quello di nocumento del lavoratore in conseguenza dell'attività lavorativa espletata o del terzo che si trovi in analoga situazione di esposizione - ma il generico rischio connesso all'esercizio di attività pericolose, e ha quindi un più ampio spettro preventivo. (In applicazione di tale principio, la Corte - in relazione agli omicidi colposi ascritti per le morti verificatesi nel disastro ferroviario di Viareggio a causa della non corretta esecuzione della revisione dell'assile del carro merci trasportante GPL, deragliato, ribaltatosi e poi esploso per il cedimento di tale assile dovuto al suo stato di corrosione - ha ritenuto non configurabile la circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" a carico dell'amministratore delegato della società proprietaria dell'officina che aveva materialmente eseguito tale revisione, pur ritenendo l'attività di manutenzione dei carri pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)