Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
Testo in vigore al
Art. 18
1. Con effetto dal 1° maggio 1968, l'articolo 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il 2° comma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono sostituiti dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda".11a
Art. 19
1. Con effetto dal 1 maggio 1968, l'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.
L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.
In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte".
Art. 20
1. Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
2. Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
4. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
5. I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.2a
Art. 21
1. Per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualita' di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente e' titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresi' l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.
3. Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei.9
Art. 22
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
3. Il titolare di piu' pensioni, di cui almeno una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali non puo' cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.
Art. 23
1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dall'importo degli assegni familiari o delle integrazioni della retribuzione per carichi di famiglia comunque denominate, spettanti al proprio dipendente, l'importo delle quote di maggiorazione da questo percepite per gli stessi familiari ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
2. Qualora l'importo delle quote di maggiorazione percepite ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia superiore a quello degli assegni familiari o delle altre integrazioni della retribuzione corrisposta al dipendente per gli stessi familiari, la detrazione di cui al precedente comma e' operata dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari o delle predette integrazioni della retribuzione.
3. Le detrazioni previste dal presente articolo sono operate contestualmente a quelle prescritte dal precedente articolo 21 ed i relativi proventi sono versati a cura del datore di lavoro all'istituto nazionale della previdenza sociale.
4. L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate per le quali sono stati corrisposti gli assegni familiari ovvero le altre integrazioni della retribuzione fino ad un massimo di 26.
5. Per i lavoratori agricoli subordinati le detrazioni previste dal presente articolo sono operate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. Laddove il datore di lavoro per circostanze indipendenti dalla propria volonta' non possa effettuare le trattenute di cui all'articolo 21 ed al presente articolo, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che indichera' le modalita' per il recupero.
Art. 24
1. Ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il certificato di stato di famiglia.
Art. 25
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni assicurative interessate, in misura proporzionale agli oneri rispettivamente sostenuti per l'erogazione delle pensioni.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale.
Titolo II. Finanziamenti
Art. 26
1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 luglio 1968 e sino a tutto il periodo ii paga precedente quello in corso al 1 gennaio 1971, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,75 per cento a carico del datore di lavoro e il 6,90 per cento a carico del lavoratore.
2. La misura del contributo di cui al precedente comma e' comprensiva dell'aliquota dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, il cui gettito, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, e' devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 27
1. Per il periodo compreso fra il 10 gennaio 1968 ed il 31 dicembre 1970, e' sospeso l'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Art. 28
1. A decorrere dal 1 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.
2. Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e 8 citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati.
3. Dal 1 agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
4. La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.
5. I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.
6. Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 5, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
7. Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed integrazioni e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dell'applicazione dell'articolo 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.5
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
Art. 30
1. Con effetto dal 1 maggio 1968, ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Titolo III. Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 31
1. Le assicurate con la qualifica di impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme sopra citate sia piu' favorevole di quello spettante a norma dell'art. 1, lettera b), della legge 26 novembre 1955, n. 1125.
2. L'ammontare del nuovo trattamento di pensione e' determinato sull'importo dei contributi corrispondenti alle pensioni base in essere al 31 dicembre 1951, in conformita' alla tabella allegata al presente decreto contrassegnata dalla lettera E.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio 1952.
Art. 32
1. A decorrere dal 1 agosto 1968, il contributo a percentuale dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma del combinato disposto degli articoli 31, terzo comma, e 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevato alla misura del 10% delle retribuzioni imponibili ed e' ripartito fra datori di lavoro e lavoratori a norma delle vigenti disposizioni.
2. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 30 aprile 1968, le tabelle dei contributi base vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono sostituite dalla tabella F) allegata al presente decreto.
Art. 33
1. A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave torbiere istituita con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentati nella misura di lire 2.400.
2. Le pensioni da liquidare a carico della gestione speciale anzidetta
con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 sono calcolate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 14 del presente decreto.
3. L'anzianita' contributiva da considerare ai fini della liquidazione della pensione a carico della gestione speciale e' maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione ed il compimento del 600 anno di eta' da parte del lavoratore.
4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 600 anno di eta', la pensione viene liquidata sulla base della retribuzione annua calcolata secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto e dell'anzianita' contributiva quale risulta in precedenza determinata per la liquidazione della pensione nella gestione speciale. E' in facolta' del pensionato esercitare il diritto di opzione di cui al precedente articolo 14.
5. La pensione calcolata secondo i criteri contenuti nel comma precedente viene posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta eccezione per la quota relativa alla pensione integrativa, corrispondente ai periodi di anzianita' contributiva attribuiti al pensionato ai sensi del precedente terzo comma, la quale rimane a carico della gestione speciale. Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di eta', si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, la quota relativa alla pensione integrativa a carico della gestione speciale viene ridotta in misura corrispondente ai periodi di rioccupazione per i quali risultino effettuati versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. Nel caso che la pensione calcolata secondo i criteri di cui al quarto comma del presente articolo risulti di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto. L'onere relativo al maggior importo garantito al pensionato viene assunto dalla gestione speciale.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
Titolo IV. Disposizioni varie
Art. 34
1. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, prorogate al 31 luglio 1968 dal decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1970.
Art. 35
1. E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo.
Art. 36
1. Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:
1) la lettera a) dell'art. 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi, superiori nel complesso a L. 18.700 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.".2) la lettera b) dell'art. 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 18.700 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 28.600 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.".3) L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei con fronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 26,950 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 47.300 mensili per i due genitori".
2. Il terzo comma dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o ali marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a L. 18.700 mensili o a L. 26.950 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".6a
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto.
I miglioramenti stabiliti dal presente decreto non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 37
1. I miglioramenti delle pensioni stabiliti dal presente decreto non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.
Art. 38
1. Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili.