Sez. U - , Ordinanza n. 10231 del 26/04/2017 (Rv. 643936 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Appalto di opera pubblica - Direttore dei lavori nominato dal contraente generale ex art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2002 - Danni alla stazione appaltante - Azione di responsabilità - Giurisdizione contabile - Insussistenza - Ragioni.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema d’appalto di opera pubblica, il direttore dei lavori nominato dal contraente generale ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2002, applicabile “ratione temporis”, non esercita alcun potere autoritativo e non può, quindi, ritenersi funzionalmente inserito nell’apparato amministrativo della stazione appaltante, sicché, ove si assuma che dall’esercizio del relativo incarico sia derivato un danno all’ente pubblico, deve escludersi, in ragione dell’insussistenza di un rapporto di servizio, ancorché temporaneo, con quest’ultimo, che la cognizione della conseguente azione risarcitoria spetti alla giurisdizione contabile.
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/08/2002 num. 190 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 176, Decreto Legisl. 16/04/2016 num. 50 art. 194 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)