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Sez. 3, Sentenza n. 24410 del 05/04/2011 Ud. (dep. 17/06/2011) Rv. 250806 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI | Erroneo inserimento - Mancanza di tempestiva opposizione - Utilizzabilità - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250806-01

UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI

È utilizzabile ai fini della decisione, in difetto di tempestiva opposizione delle parti, l'atto erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento, salvo che si tratti di atto inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. perchè acquisito secondo un procedimento "contra legem". (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'atto acquisito era costituito dagli accertamenti tecnici compiuti dai tecnici dell'ARPA di cui si era avvalsa la polizia giudiziaria, ne ha escluso l'inutilizzabilità, in quanto è l'art. 348, comma quarto, cod. proc. pen. a prevedere che la polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per il compimento di atti che richiedono specifiche competenze tecniche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)