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Sez. 1, Sentenza n. 32846 del 04/06/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 261195 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - CONTRAVVENZIONI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE | Atti coperti da segreto - Atti di cui è vietata la pubblicazione - Differenza - "Ratio" - Segreto intraprocessuale - Divieto di pubblicazione - Coincidenza - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261195-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - CONTRAVVENZIONI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE

Il sequestro preventivo mediante oscuramento di un giornale telematico che pubblichi in forma testuale alcune intercettazioni telefoniche fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta una distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicabili, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 684 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)