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Sez. 4, Sentenza n. 1068 del 08/09/1989 Cc. (dep. 13/09/1989) Rv. 182037 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CUSTODIA CAUTELARE A DOMICILIO - RICHIESTA DI VISITA MEDICA - AUTORIZZAZIONE - COMPETENZA - SEZIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ESCLUSIONE - GIUDICE DEL MERITO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182037-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CUSTODIA CAUTELARE A DOMICILIO - RICHIESTA DI VISITA MEDICA - AUTORIZZAZIONE - COMPETENZA - SEZIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ESCLUSIONE - GIUDICE DEL MERITO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*

La Competenza a decidere in ordine alla richiesta di imputato in stato di custodia cautelare domiciliare in fase di giudizio, di essere autorizzato a sottoporsi a visita medica specialistica, spetta al giudice di merito che ne ha l'istituzionale controllo per quel che concerne il regime giuridico cautelare. (fattispecie in ipotesi di conflitto negativo insorto, in ordine alla richiesta, di cui alla massima, tra la Sezione di sorveglianza e il giudice del merito, nella specie la Corte di assise di appello; la Corte suprema ha dichiarato la Competenza della Corte di assise di appello, evidenziando che, nella carenza di norme specifiche al riguardo, deve risalirsi alla disposizione di cui all'art. 254 ter cod. proc. pen., che fornisce la ratio decidendi. (Conf mass n 175711, e ivi citate (per permessi in genere).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)