Sez. L, Sentenza n. 16644 del 24/08/2004 (Rv. 576182 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Previsione di collocazione in mobilità dei lavoratori aventi diritto alla cosidetta mobilità lunga - Mancata inclusione di un lavoratore avente il suddetto requisito - Comportamento colpevole dell'istituto previdenziale tenuto al trattamento di mobilità - Conseguenza - Diritto del lavoratore al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata fruizione della relativa indennità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il lavoratore che, essendo coinvolto in un licenziamento collettivo, abbia i requisiti per fruire della cosidetta mobilità lunga, individuata dalle parti quale criterio per la collocazione in mobilità, ha un diritto, derivante dalla peculiare funzione dell'indennità prevista per tale ipotesi di mobilità, ad essere incluso nel novero dei lavoratori da licenziare; pertanto, in caso di mancata inclusione dipendente da un colpevole comportamento dell'istituto previdenziale tenuto alla corresponsione della predetta indennità, quest'ultimo è obbligato a risarcire al lavoratore erroneamente escluso dalla mobilità il danno consistito nella mancata fruizione del relativo trattamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)