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Sez. 2 - , Sentenza n. 21173 del 08/08/2019 (Rv. 655195 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Onere della prova - Ripartizione - Costruzione preveniente - Nozione - Individuazione del momento in cui viene ad esistere - Rilascio della concessione edilizia e realizzazione delle fondamenta - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655195-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, incombe su colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione, l'onere di dimostrare di avere costruito per primo. A tal fine, deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione, potendosi tuttavia fare riferimento anche all'attività di scavo e di posa in opera delle fondazioni, che consentano però di rilevare in maniera univoca quale sia la sagoma dell'edificio in funzione del quale le medesime sono svolte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)