Sez. L, Sentenza n. 4991 del 12/03/2015 (Rv. 634610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Pattuizione individuale - Preavviso più lungo per le dimissioni rispetto a quello per il licenziamento - Validità - Condizioni - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO
In materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 CORTE COST., Legge 18/02/1926 num. 562 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 934 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)