Sez. 3, Sentenza n. 3279 del 14/10/1968 (Rv. 336246 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE IN GENERE - DENUNZIA GENERICA- VALIDITA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE IN GENERE - DENUNZIA GENERICA- VALIDITA.*
L'acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non e tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica o specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma puo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e l'entita dei vizi riscontrati. (Conf. 1515-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)