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Sez. 3, Sentenza n. 63 del 26/10/1982 Ud. (dep. 06/01/1983) Rv. 156770 - 01

PROVA PENALE - DOCUMENTI E SCRITTURE - IN GENERE - ATTI E DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA - DICHIARAZIONI RESE DA PERSONE CHE NON CONOSCONO LA LINGUA ITALIANA - OBBLIGO DI NOMINA DELL'INTERPRETE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156770-01

PROVA PENALE - DOCUMENTI E SCRITTURE - IN GENERE - ATTI E DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA - DICHIARAZIONI RESE DA PERSONE CHE NON CONOSCONO LA LINGUA ITALIANA - OBBLIGO DI NOMINA DELL'INTERPRETE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La inosservanza da parte del giudice di nominare un interprete per la ricezione e traduzione di dichiarazioni rese da persona che non conosca la lingua italiana, anche quando egli ha conoscenza della lingua in cui la dichiarazione è resa, non è munita della sanzione di nullità, ma dà luogo a mera irregolarità processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)