Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 20/07/1966 (Rv. 323786 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - GIUDICE TUTELARE -AUTORIZZAZIONE - A PROMUOVERE GIUDIZI - CONDIZIONI.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - GIUDICE TUTELARE -AUTORIZZAZIONE - A PROMUOVERE GIUDIZI - CONDIZIONI.*
L'autorizzazione del giudice tutelare all'esercente la patria potesta e necessaria soltanto per promuovere giudizi relativi ad Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, cioe a quelli che possono recare pregiudizio o diminuzione nel patrimonio del minorè non e, invece, necessaria per quelli diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che del patrimonio fanno parte. Pertanto, la detta autorizzazione non e necessaria, per proporre una domanda di accertamento della nullita di una donazione effettuata da un dante causa del minore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)