diritto.io

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Testo in vigore al

Art. 93 Informazioni supplementari richieste se le merci si trovano in un altro Stato membro [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro sono indicati nell’allegato 33-06.

La richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 94 Mezzi di notifica della decisione relativa al rimborso o allo sgravio [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La decisione relativa al rimborso o allo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione può essere notificata alla persona interessata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 95 Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro (Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all’espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell’allegato 33-07.

Art. 96 Mezzi per l’invio delle informazioni sull’espletamento delle formalità quando le merci si trovano in un altro Stato membro [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La risposta di cui all’articolo 95 può essere trasmessa utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 97 Proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio (Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento.

2. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:

  1. a) se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;

  2. b) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e

  3. c) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.

§ 2. Decisioni spettanti alla Commissione

Art. 98 Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione (Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Lo Stato membro notifica preventivamente alla persona interessata la propria intenzione di trasmettere il fascicolo alla Commissione e dà a tale persona un termine di 30 giorni per firmare una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza del fascicolo e che non ha nulla da aggiungervi oppure una dichiarazione elencante tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. Se la persona interessata non presenta tale dichiarazione entro il suddetto periodo di 30 giorni, si considera che abbia preso visione del fascicolo e non abbia nulla da aggiungervi.

2. Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi:

  1. a) una sintesi del caso;

  2. b) informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all’articolo 119 o 120 del codice sono soddisfatte;

  3. c) la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.

3. La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo allo Stato membro interessato non appena lo riceve.

4. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri una copia della sintesi del caso di cui al paragrafo 2, lettera a), entro i quindici giorni successivi alla data in cui riceve il fascicolo.

5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione, essa può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

6. La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi:

  1. a) il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l’esame da parte della Commissione;

  2. b) a norma dell’articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione;

  3. c) lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.

Art. 99 Diritto della persona interessata ad essere sentita (Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice, essa comunica alla persona interessata le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a un riferimento a tutti i documenti e a tutte le informazioni sui quali poggiano dette obiezioni. La Commissione informa la persona interessata del suo diritto di avere accesso al fascicolo.

2. La Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e dell’invio della comunicazione di cui al paragrafo 1.

3. Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1.

Art. 100 Termini (Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione decide entro nove mesi dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, se accordare o no il rimborso o lo sgravio.

2. Se la Commissione ha ritenuto necessario chiedere allo Stato membro elementi d’informazione complementari in conformità all’articolo 98, paragrafo 5, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione, da parte della Commissione, della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. La Commissione informa della proroga la persona interessata.

3. Se la Commissione procede ad accertamenti per poter deliberare, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. La Commissione comunica allo Stato membro e alla persona interessata le date di avvio e di conclusione degli accertamenti.

4. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole di cui all’articolo 99, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 giorni.

Art. 101 Notifica della decisione (Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato il più presto possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo specificato all’articolo 100, paragrafo 1.

2.

L’autorità doganale competente a prendere la decisione emana una decisione sulla base della decisione della Commissione notificata a norma del paragrafo 1.

Lo Stato membro da cui dipende l’autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.

3. Se la decisione nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice è favorevole alla persona interessata, la Commissione può specificare le condizioni a cui le autorità doganali sono tenute a rimborsare o abbuonare il dazio quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Art. 102 Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione (Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all’articolo 100 o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all’articolo 101, paragrafo 1, l’autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.

Capo 4. Estinzione dell’obbligazione doganale

Art. 103 Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale [Articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]

Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:

  1. a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concessa se tale proroga fosse stata chiesta;

  2. b) quando un’obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;

  3. c) quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;

  4. d) nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull’appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;

  5. e) se è sorta un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all’inosservanza prima che l’obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.

Titolo IV. Merci introdotte nel territorio doganale dell’unione

Capo 1. Dichiarazione sommaria di entrata

Art. 104 Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata [Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

  1. a) energia elettrica;

  2. b) merci importate mediante conduttura;

  3. c) invii di corrispondenza;

  4. d) effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali14, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

  5. e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell’articolo 135 e dell’articolo 136, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

  6. f) merci di cui all’articolo 138, lettere da b) a d) e lettera h), o di cui all’articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all’articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

  7. g) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

  8. h) merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;

  9. i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

  10. j) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:

    1. i) merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

    2. ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;

    3. iii) articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;

    4. iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;

  11. k) merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

  12. l) le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:

    1. i) merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;

    2. ii) merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;

    3. iii) prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

  13. m) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano o dal comune di Livigno;

  14. n) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell’Unione, da navi da pesca dell’Unione;

  15. o) le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;

  16. p) merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto.

  17. q) i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell’interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.

  18. r) merci prive di carattere commerciale, diverse dalle «merci della categoria 1» quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord. L’applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

  19. s) merci diverse dalle «merci della categoria 1» quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord. L’applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

  20. t) merci diverse dalle «merci della categoria 1» quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall’Irlanda del Nord a un privato residente in un’altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l’Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.

2. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali nei seguenti casi:

  1. a) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale uno Stato membro, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione10 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

  2. b) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese o un territorio terzo, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

  3. c) se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

4. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l’accordo dell’operatore economico, di effettuare un’analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall’operatore economico o fornite da tale sistema, come indicato di seguito:

  1. a) se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

  2. b) se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

  3. c) se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, per via stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Art. 105 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare (Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

  1. a) per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione;

  2. b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione;

  3. c) al più tardi due ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:

    1. i) Groenlandia;

    2. ii) Isole Faer Øer;

    3. iii) Islanda;

    4. iv) i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;

    5. v) tutti i porti del Marocco;

    6. vi) i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man;

  4. d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione.

Art. 106 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo (Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3, 6 e 7, del codice)

1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i seguenti termini:

  1. a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell’aeromobile;

  2. b) per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell’arrivo dell’aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell’Unione.

2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano, a norma dell’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

2 bis. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 1.

4. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato a norma del paragrafo 2 è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale uno Stato membro e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR.

Art. 107 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario (Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

  1. a) se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all’ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;

  2. b) in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.

Art. 108 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale (Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.

Art. 109 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne (Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.

Art. 110 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto combinato (Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.

Art. 111 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di forza maggiore (Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

I termini di cui agli articoli da 105 a 109 non si applicano in caso di forza maggiore.

Art. 112 Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto via mare o per vie navigabili interne (Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1.

Se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal trasportatore, e la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.

2.

3. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

Art. 112 bis Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto ferroviario

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1.

Se, in caso di trasporto ferroviario, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di vettura sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di vettura non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di vettura nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la lettera di vettura, il destinatario indicato nella lettera di vettura che non ha lettere di vettura sottostanti fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.

2. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.