Composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa
Testo in vigore al
Art. 6
1. Oltre ad esercitare la attribuzioni indicate nell'art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1027, i Consigli provinciali dell'economia corporativa:
1° promuovono il coordinamento, nell'ambito provinciale, delle attivita' delle varie organizzazioni sindacali e degli enti complementari, in quanto sia diretto, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della Carta del Lavoro, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione;
2° promuovono il coordinamento dell'attivita' assistenziale esercitata dalle Associazioni sindacali e dagli Istituti od enti dalle stesse costituiti o promossi ai sensi dell'articolo 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del Lavoro;
3° adempiono al controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella Provincia, alla loro coordinazione ed alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, in luogo della Sezione lavoro e previdenza sociale, che viene soppressa, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto li decreto 29 marzo 1928, n. 1003.
2. In deroga all'art. 2 del R. Decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, le attribuzioni di cui al n. 2 di detto articolo, riguardanti il promuovimento delle iniziative di carattere economico, sono esercitate dai Consigli provinciali dell'economia corporativa.
3. Le disposizioni di cui al n. 3 del medesimo art. 2 del R. decreto legge 16 giugno 1927, n. 1071, riguardanti la costituzione di parte civile nei giudizi per frode, sono abrogate.
Art. 7
1. Il presidente esercita le seguenti attribuzioni:
1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza;
2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;
3° prepone al Ministero delle corporazioni la istituzione di Commissioni speciali, previo parere delle rispettive sezioni o deliberazioni del Consiglio generale, quando si tratti di costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;
4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni.
11 vice presidente coadiuva il presidente e puo' sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.
Art. 8
1. Il Comitato di presidenza:
1° compila il bilancio preventivo e quello consuntivo;
2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate al Consiglio generale medesimo, nella prima adunanza per la ratifica;
3° compie tutte le funzioni che ad esso vengono affidate dal presidente;
4° delibera sulle materie ed esercita le attribuzioni indicate nell'art. 3 del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1071, e nell'art. 6 della presente legge, sempre quando il Comitato non ritenga di deferire la cognizione di tali materie o l'esercizio di tali attribuzioni al Consiglio generale.
2. Al Comitato compete altresi' la designazione per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, a termini dell'art. 61 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 20 e seguenti del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.
3. Quando il Comitato esercita le funzioni indicate nell'articolo 6, n. 3, partecipano alle deliberazioni, oltre il presidente, solo i membri del Comitato rappresentanti le organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori che hanno uffici di collocamento istituiti nella Provincia.
4. In questo caso prendono parte alla riunione con voto consultivo: l'ispettore corporativo, il direttore dell'Istituto di previdenza sociale; un rappresentante dell'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; e, sempre quando lo disponga il Comitato, anche i presidenti delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento, parimenti con volo consultivo.
5. Il Comitato di presidenza e' convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la meta' dei suoi membri.
Art. 9
1. Il Consiglio generale:
1° esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, formulando proposte per l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni;
2° delibera sulla costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;
3° giudica i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731;
4° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che gli vengano sottoposte dal Ministero delle corporazioni o dal presidente.
2. Il regolamento potra' stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio.
3. Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie, quando lo stabilisca il presidente o lo richieda il Ministro per le corporazioni, il Comitato di presidenza o la meta' dei suoi membri.
Art. 10
1. Le sezioni:
1° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;
2° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive attribuzioni;
3° compiono le indagini, gli studi e le ricerche che gli altri organi del consiglio loro assegnano e trasmettono al presidente del Consiglio le opportune relazioni.
2. Ciascuna sezione e' convocata dal suo presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la meta' dei suoi membri.
3. Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa dispone la convocazione di due n piu' sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente piu' categorie di attivita' produttive rappresentate in sezioni diverse.
Art. 11
1. Le Commissioni eventualmente istituite a norma dell'articolo 5 discutono e trattano le materie di loro competenza, compilano le relazioni da sottoporre al presidente, amministrano le aziende, gestioni e servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i compiti che vengono loro assegnati dagli altri organi del Consiglio.
2. Sono convocate dai rispettivi presidenti secondo necessita' e d'intesa col presidente del Consiglio.
Art. 12
1. Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, omettano di fare cio' a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalita' essenziali dell'ente, il Ministro per le corporazioni puo' ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.
2. Il Ministro per le corporazioni puo', inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o di ufficio, annullare le deliberazioni degli organi del consiglio, quando siano contrarie alle leggi, regolamenti o alla finalita' essenziali dell'ente.
3. La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.
4. All'annullamento delle deliberazioni riguardanti la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 13
1. I Consigli provinciali dell'economia corporativa possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da una Commissione di tre membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro, uno in rappresentanza dei prestatori d'opera ed uno in rappresentanza dei professionisti ed artisti, oltre il prefetto, che la presiede. Tale Commissione e' nominata con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.
3. Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, e' stabilito nello stesso decreto di scioglimento.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Art. 14
1. Su richiesta dei Consigli interessati o di ufficio, il Ministro per le corporazioni puo' disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o Uffici di una stessa regione o di provincie limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti servizi speciali presso il Consiglio o l'Ufficio del capoluogo di regione o comunque presso uno dei medesimi Consigli o Uffici interessati.
2. Si puo' provvedere allo stesso modo per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti piu' Consigli o Uffici.
3. Alla costituzione di servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.
4. Le spese per tali servizi e studi sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.
Art. 15
1. Coloro che per se' o come rappresentanti di enti, societa', ditte, o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono passibili di un'ammenda da lire 100 a lire 1000.
Art. 16
1. Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia ed ha facolta' di stabilire, in tale sede, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali disposizioni per coordinarle con le altre leggi dello Stato
2. Le facolta' conferite al Governo del Re dell'art. 8, primo comma, della legge 3 gennaio 1929. n. 16, per l'emanazione del regolamento generale, di speciali disposizioni transitorie e di ogni altra norma necessaria per l'applicazione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.
Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello stato, sia inserti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Rocco - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.