Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3915 del 26/02/2015 (Rv. 634538 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. in ragione della proposizione di un precedente regolamento di competenza integra un'ipotesi di sospensione cd. impropria, avverso la quale non è ammissibile un autonomo regolamento di competenza, trattandosi di evenienza che esula dall'ambito dell'art. 42 cod. proc. civ., riferito esclusivamente ai casi di sospensione per pregiudizialità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)