Sez. 5, Sentenza n. 11211 del 08/09/1998 Ud. (dep. 26/10/1998) Rv. 212399 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Dipendente pubblico che comunica falsamente al funzionario responsabile il proprio stato di malattia - Reato sussistente - Falso ideologico del privato in atto pubblico - Falsa sottoscrizione del foglio di presenza - Reato sussistente - Falso ideologico del pubblico ufficiale - Differenza - Primo caso: diretta partecipazione del dipendente all'atto pubblico - Secondo: falsa dichiarazione al funzionario responsabile.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il dipendente pubblico che comunica falsamente al funzionario responsabile il proprio stato di malattia commette il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen), e non gia quello di falso in atto pubblico previsto dall'art. 479 cod. pen. sussistente nel caso di falsa sottoscrizione del foglio di presenza. Mentre in tale ultimo caso il dipendente si rende partecipe della seriazione procedimentale destinata a concludersi con la sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, di modo che può affermarsi una sua effettiva e diretta partecipazione all'atto pubblico, nel primo caso non ci si trova di fronte ad alcuna attività procedimentale del pubblico dipendente che si limita ad effettuare una falsa dichiarazione al funzionario responsabile, di modo che l'atto non attesta lo stato di malattia ma la semplice comunicazione di tale stato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)