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Sez. U, Sentenza n. 927 del 24/02/1978 (Rv. 390264 - 01)

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - POTERI DELLA PA - SANZIONI - DETERMINAZIONE INIZIALE DEL QUANTUM CON DECRETO MINISTERIALE - NATURA DI QUESTO ATTO - PRESUPPOSTO DELLA DETERMINAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE - PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DI RICEZIONE DI TALE SECONDA DETERMINAZIONE - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL PRIMO PROVVEDIMENTO MINISTERIALE - CONSEGUENZE - ULTERIORE PRETESA DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO ALLA DECLARATORIA DI INESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - TUTELABILITA DAVANTI ALL'AGO.*
Stato
decisa il 1978-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390264-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - POTERI DELLA PA - SANZIONI - DETERMINAZIONE INIZIALE DEL QUANTUM CON DECRETO MINISTERIALE - NATURA DI QUESTO ATTO - PRESUPPOSTO DELLA DETERMINAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE - PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DI RICEZIONE DI TALE SECONDA DETERMINAZIONE - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL PRIMO PROVVEDIMENTO MINISTERIALE - CONSEGUENZE - ULTERIORE PRETESA DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO ALLA DECLARATORIA DI INESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - TUTELABILITA DAVANTI ALL'AGO.*

Nel procedimento amministrativo regolato dall'art 15 della legge 29 giugno 1939 n 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, per l'irrogazione e la Determinazione di sanzione pecuniaria a carico del privato che abbia edificato in violazione degli obblighi e degli ordini di cui alla legge medesima, il decreto con il quale il ministro fissa inizialmente, in modo unilaterale, l'ammontare della sanzione stessa, assume il ruolo, ove impugnato per il quantum davanti al collegio arbitrale, di atto presupposto ed indispensabile per la successiva Determinazione del collegio, nonche del provvedimento ministeriale che poi recepisca tale Determinazione. Pertanto, la decisione definitiva, con la quale il consiglio di stato annulli il primo degli indicati provvedimenti ministeriali, comporta automaticamente la caducazione anche del secondo, e, conseguentemente, ove sopravvenuta dopo l'ingiunzione di pagamento emessa in esecuzione del secondo provvedimento, determina il venir meno del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione medesima. In tale situazione, avverso l'eventuale ulteriore pretesa di pagamento, avanzata dall'amministrazione, si pone il diritto soggettivo del privato a veder riconosciuta l'inesistenza della dedotta obbligazione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)