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Sez. 4, Sentenza n. 28358 del 08/07/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290413-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Attività di captazione - Svolgimento presso gli uffici della Procura della Repubblica - Necessità - Sussistenza - Ascolto delle conversazioni captate in modalità cd. "in remoto" da parte della polizia giudiziaria - Luogo diverso da quello indicato nel decreto - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Utilizzabilità delle captazioni - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290413-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni, è necessario, ai fini della loro utilizzabilità, che l'attività di registrazione avvenga nei locali della Procura della Repubblica, mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può svolgersi, con modalità cd. "in remoto", presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tal caso, occorra l'autorizzazione di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)