Sez. 4, Sentenza n. 8007 del 12/06/1996 Ud. (dep. 14/08/1996) Rv. 205833 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Disciplina prevista dall'art. 210 cod. proc. pen. - Applicabilità - Pendenza di un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. con quello per cui si procede - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
Perché possa trovare applicazione la particolare disciplina prevista dall'art. 210 cod. proc. pen. per l'esame delle persone imputate in procedimento connesso, occorre la pendenza a carico delle stesse di un procedimento penale connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. con quello per cui si procede. Tale connessione deve essere concreta ed attuale, e non già meramente astratta e potenziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)